ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04620/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: POLIDORI CATIA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2017


Stato iter:
17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/10/2017
AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/10/2017

PARERE GOVERNO IL 17/10/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/10/2017

CONCLUSO IL 17/10/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04620/018
presentato da
POLIDORI Catia
testo di
Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872

   La Camera,
   premesso che:
    uno degli interventi contenuti nel disegno di legge è rappresentato dal nuovo regime di cui all'articolo 5, per effetto del quale sono stati delineati i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa);
    con la previsione contenuta alla lettera m) del citato articolo 5, si prevede di introdurre un criterio di delega – in sede di recepimento della direttiva 2016/97 del Parlamento e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa – che, quanto alla remunerazione per le attività di distribuzione di prodotti assicurativi comporta sostanzialmente la non applicazione proprio della direttiva 2016/97 e la applicazione della disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e relative disposizioni di attuazione (c.d. MIFID);
    potrebbe emergere, in sede di attuazione, una situazione certamente singolare, in quanto in sede di recepimento, in luogo di quanto previsto dalla Direttiva UE oggetto di diretta attuazione (e cioè la Direttiva 2016/97), sembrerebbe escludersi il riferimento ai criteri di quell'atto, per fare appello alla disciplina (anche attuativa) adottata in conseguenza di diversa e distinta Direttiva UE, che però attiene a un diverso contesto (la trasparenza nei servizi finanziari), senza tenere conto del carattere specifico della disciplina dettata invece per la distribuzione dei prodotti assicurativi proprio nella Direttiva 2016/97, e senza tenere conto della assenza di qualsiasi disposizione che consenta il rinvio predetto, sia nella Direttiva 2016/97, sia nella Direttiva 2014/65 (MIFID);
    infatti proprio nella Direttiva 2016/97, oggetto di diretto recepimento in questa sede, sono contenute esplicite previsioni in contrasto con il criterio di delega che si vorrebbe introdurre con la lettera m) dell'articolo sopra citato, e precisamente:
     a) emerge un generale e diffuso obbligo di trasparenza da rendere ai clienti, in termini di massima informazione (tra l'altro) sul tipo di compenso (considerando 40 della Direttiva 2016/97 e articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e), senza divieto alcuno delle forme di remunerazione indicate nell'articolo 5);
     b) la Direttiva 2016/97 prevede un obbligo di conformare le politiche retributive dei distributori di prodotti assicurativi a precisi parametri, e cioè: i) non pregiudicare la capacità di agire nell'interesse del clienti; ii) non impedire di fornire un parere adeguato o presentare le informazioni in modo corretto, chiaro e non fuorviante; iii) possibilità di una retribuzione basata su obiettivi di vendita purché non costituisca un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente nel caso in cui il distributore possa offrire un prodotto diverso che risponda meglio alle esigenze del cliente (Considerando 46 e articolo 17, paragrafo 3);
    anche in riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, non si prevede mai nella Direttiva 2016/97 il rinvio alla disciplina di cui alla MIFID (come sembrerebbe proposto nella lettera m) dell'articolo in oggetto), ma si prevedono adeguate cautele che, facendo comunque salvi i principi sopra esposti in tema di rappresentazione completa al cliente, escludono onorari o commissioni collegati alla distribuzione di prodotti assicurativi solo se questi abbiano una ripercussione negativa sulla qualità del servizio prestato al cliente, ovvero non consentano di rispettare l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente (articolo 29, paragrafo 2 Direttiva 2016/97);
    emerge un quadro complessivo che potrebbe fare trasparire problematiche applicative, ove mal si addivenisse effettivamente ad una attuazione della disciplina nei termini sopra paventati, anche in considerazione del rischio di contenzioso conseguente, in quanto potrebbe essere ritenuto non coerente con la disciplina della stessa Direttiva che ci si accinge a recepire per i motivi sopra illustrati,

impegna il Governo

a valutare con estrema attenzione, in sede di attuazione, l'opportunità di dare seguito alle previsioni citate in maniera da evitare ogni possibile rischio di contrasto con le previsioni espresse della medesima Direttiva 2016/97, nei termini rappresentati in parte motiva, anche alla luce dei rischi di possibile contestazione e contenzioso suscettibili di manifestarsi.
9/4620/18Polidori, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

retribuzione del lavoro

politica salariale