ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04620/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2017


Stato iter:
17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/10/2017
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 17/10/2017

PARERE GOVERNO IL 17/10/2017

RESPINTO IL 17/10/2017

CONCLUSO IL 17/10/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04620/001
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame delega il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati;
    per tale direttiva, elencata nell'allegato A, il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2017;
    la nuova direttiva «pacchetti turistici» è nata con il preciso scopo di estendere la tutela tipica dell'acquirente di un pacchetto turistico ai consumatori che comprano viaggi online;
    è opportuno precisare taluni aspetti che si prestano a interpretazioni ambivalenti e che contribuirebbero sicuramente ad accrescere i contenziosi. In particolare si ritiene opportuno che, in sede di recepimento, il decreto delegato debba prevedere:
   a) un adeguato coordinamento con le normative già vigenti in materia;
   b) una più precisa e al contempo più ampia definizione di «pacchetto turistico»;
   c) una adeguata considerazione, nei casi di risoluzione del contratto per eventi eccezionali, dei costi amministrativi sostenuti dall'organizzatore prima dell'esecuzione del contratto, prevedendo l'obbligo che essi debbano essere evidenziati in sede di stipula;
   d) opportune delimitazioni e definizioni in materia di difetto di conformità;
   e) l'applicabilità del principio di proporzionalità stabilito dalla Corte europea di giustizia;
    è opportuno nell'esercizio della delega direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, tener conto, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni, in particolare, del Codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per il corretto recepimento della direttiva;
   b) escludere i servizi finanziari, quali assicurazioni di viaggio, dai servizi turistici, in applicazione del considerando 17) della direttiva;
   c) considerare «pacchetto turistico» ai sensi del punto 2) lettera v) dell'articolo 3 della direttiva anche il contratto o i contratti conclusi con successivi professionisti oltre le 24 ore laddove esso o essi, siano funzionalmente collegati al precedente, valutati nella loro complessiva utilità;
   d) in materia di risoluzione del contratto per eventi eccezionali, di cui all'articolo 12, comma 2, e comma 3, lettera b), della direttiva, precisare che dal rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, sono escluse somme riferibili a costi amministrativi inerenti la gestione della pratica contrattuale prima dell'inizio della sua esecuzione, nel rispetto dei principi del codice civile in materia di effetti del recesso dal contratto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, (Capo V del Libro IV, artt. 1372 e segg.). Tali costi, anche eventuali o soggetti al verificarsi di determinate situazioni, devono essere evidenziati al viaggiatore prima della sottoscrizione del contratto o non possono essere trattenuti;
   e) in materia di difetto di conformità, di cui all'articolo 13, della direttiva precisare:
    1) il «periodo ragionevole fissato dal viaggiatore» entro il quale l'organizzatore deve porre rimedio, non può essere inferiore ai tempi tecnici minimi necessari alla soluzione delle specifico difetto di conformità;
    2) per la soluzione del difetto di conformità, il viaggiatore deve confrontarsi previamente con l'organizzatore, salvo che ciò risulti impossibile per motivi oggettivamente riscontrabili;
    3) le spese necessarie a porre rimedio al difetto di conformità siano ragionevoli e documentabili;
   f) in sede di controversia tra viaggiatore e organizzatore è sempre applicabile il principio di proporzionalità stabilito dalla Corte di giustizia nel quale si presume che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (considerando 18 della Direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali;
   g) al fine di rendere coerenti disposizioni della direttiva con quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dall'articolo 9 della legge 29 luglio 2015 (Legge europea 2014), gli organizzatori ed i venditori devono, al momento della stipula del pacchetto, indicare le garanzie prestate per la restituzione delle somme pagate dai viaggiatori, qualora i servizi pertinenti non vengano eseguiti per il caso di loro insolvenza o fallimento. Laddove sia previsto nel pacchetto il trasporto di passeggeri, gli organizzatori prestano altresì idonee garanzie anche per il rimpatrio dei viaggiatori,

impegna il Governo

a tener conto, nell'esercizio della delega in materia, di quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/4620/1Vignali, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

turismo

utente dei trasporti

contratto