ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04601/095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: MANFREDI MASSIMILIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017


Stato iter:
01/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/08/2017
DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 01/08/2017

PARERE GOVERNO IL 01/08/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2017

CONCLUSO IL 01/08/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04601/095
presentato da
MANFREDI Massimiliano
testo di
Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   La Camera,
   premesso che:
    la Legge 28 ottobre 1999, n. 410, all'articolo 5, comma 6, ha previsto che «Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione dei lavoratori interessati con deliberazione 6 aprile 2001, prot. Cons 3985-L, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, in attuazione di tale previsione, ha stabilito che le regioni avrebbero dovuto effettuare un'apposita ricognizione in ambito regionale delle disponibilità d'impiego delle figure professionali appartenenti al settore agricolo o ai servizi per l'agricoltura, e una volta completata la ricognizione, le regioni avrebbero dovuto pubblicare, sotto forma di avviso pubblico di concorso, le disponibilità dei posti rilevati;
    la delibera è stata interpretata dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel senso che «le regioni sono chiamate a svolgere un'attività tesa a stimolare e individuare le possibili soluzioni occupazionali sul territorio con la ricognizione dei posti disponibili presso i vari enti e la pubblicazione dei risultati; gli Enti di impiego dal loro canto, una volta dichiarata la disponibilità dei posti in organico e la volontà di procedere alla copertura, sono tenuti a stabilire i termini e le modalità (requisiti, prove di idoneità da espletare etc.) per l'accesso ai posti vacanti»; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2001, è stata approvata la tabella di equiparazione tra le qualifiche previste dal CCNL per i dipendenti dei consorzi agrari e le corrispondenti aree, categorie o livelli professionali dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche;
    successivamente, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. 0156086 del 10 settembre 2014 inviata alle rappresentanze CGIL, CISL e UIL, ha rilevato che «Sotto il profilo della tutela occupazionale, indispensabili premesse normative per l'attivazione del percorso previsto dall'articolo 5, comma sesto, della legge 28 ottobre 1999 n. 410 risultano essere la collocazione in mobilità dei lavoratori licenziati o l'adozione di piani di riorganizzazione aziendale per i lavoratori che in essi non dovessero rientrare. Poiché, nel caso di specie, di fatto per il consorzio risulta impraticabile qualsiasi attività di riorganizzazione aziendale, la soluzione a problema occupazionale è rinvenibile unicamente all'interno della procedura di messa in mobilità dei lavoratori;
    il Mise ha inoltre espresso la propria disponibilità «a fornire un proprio atto di assenso onde addivenire all'individuazione di modalità di ricollocazione del personale del consorzio presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo e dell'agricoltura, anche previa riqualificazione dei lavoratori interessati» per dare attuazione alle previsioni della legge n. 410 del 1999,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per consentire il ricollocamento immediato, anche previa riqualificazione professionale, del personale di cui all'articolo 5 comma 6 della legge n. 410 del 1999, presso le Regioni di appartenenza indipendentemente dalle previsioni della pianta organica e dai vincoli assunzionali del patto di stabilità.
9/4601/95Manfredi, Sgambato, Capone, D'Incecco, Carloni, Iacono.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica occupazionale

politica sociale

riqualificazione professionale