ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04601/076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: FAMIGLIETTI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 01/08/2017


Stato iter:
01/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/08/2017
DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/08/2017

ACCOLTO IL 01/08/2017

PARERE GOVERNO IL 01/08/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2017

CONCLUSO IL 01/08/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04601/076
presentato da
FAMIGLIETTI Luigi
testo di
Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 117 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto l'applicazione della maggiorazione contributiva riconosciuta ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente sui requisiti anagrafici e contributivi necessari (cosiddetta Riforma Fornero), nel corso del 2015, anche agli ex lavoratori, occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'ente territoriale, a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi di legge;
    successivamente il comma 274 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha prorogato l'applicazione di tale maggiorazione contributiva per il triennio 2016-2018, ampliando, di fatto, la platea dei soggetti beneficiari;
    l'articolo 13-ter del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca un'ulteriore proroga per il biennio 2019-2020;
    i benefìci per il pensionamento anticipato, dunque, si applicheranno non solo fino al 2018 ma anche nel biennio 2019-2020 per cui, in aggiunta ai circa 80 lavoratori che già fino ad oggi hanno usufruito della maggiorazione contributiva, ulteriori lavoratori che matureranno i requisiti entro questo arco temporale potranno finalmente andare in pensione;
    un ulteriore passo in avanti per la soluzione della complessa problematica relativa al trattamento previdenziale dei lavoratori ex Isochimica è stato reso possibile anche grazie alla disposizione di cui al comma 275 della citata legge di stabilità 2016;
    essa, infatti, ha esteso la platea a cui si applicano i benefìci previdenziali previsti, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016;
    al riguardo l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un lato, ha chiarito che le disposizioni di cui al comma 275 sono applicabili anche agli ex lavoratori Isochimica che poi hanno svolto lavori socialmente utili, dall'altro, ha rigettato le richieste di pensionamento anticipato presentate da coloro che, invece, sono transitati nel pubblico impiego e che risultano iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria (ad es. INPDAP, IPOST);
    in sostanza l'INPS ha specificato che la citata disposizione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 275 del 1992 in quanto titolari di un'anzianità assicurativa e contributiva nell'AGO ancorché gli stessi siano transitati in forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite prima dell'1/1/2012, da enti diversi dall'INPS, derogando all'articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014 che riconosce il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, solo agli assicurati dell'AGO,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di assumere quanto prima ogni iniziativa di competenza volta a chiarire, o comunque a prevedere, che le disposizioni di cui al comma 275 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) si applichino anche agli ex lavoratori Isochimica che, transitati nel pubblico impiego, hanno effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
9/4601/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Famiglietti, Tino Iannuzzi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cessazione d'impiego

pensionamento anticipato

pensionato