ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04601/054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2017


Stato iter:
01/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/08/2017
DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/08/2017

ACCOLTO IL 01/08/2017

PARERE GOVERNO IL 01/08/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2017

CONCLUSO IL 01/08/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04601/054
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo di
Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16-octies del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato;
    a seguito del terremoto in Sicilia del 1990 è stata disposta in un primo momento la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate. In un secondo momento, con l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 è stata introdotta la possibilità, per coloro che non avessero ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992, di regolarizzare automaticamente la loro posizione entro il 16 marzo 2003 versando soltanto il 10 per cento dell'ammontare ancora dovuto. Il termine per il versamento è stato successivamente prorogato più volte. L'articolo 36-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato al 30 giugno 2008 i termini per il pagamento;
    con la sentenza n. 20641, del 1o ottobre 2007, la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la norma di favore (articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) anche a chi aveva comunque assolto regolarmente ai propri debiti tributari sostenendo che «deve ritenersi spettante a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente, secondo due simmetriche possibilità di definizione in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege»;
    con il comma 665 della legge di stabilità 2015, come già detto; è stato stabilito che il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Pertanto si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1o marzo 2010. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
    una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 15026 del 16 giugno 2017), nel rigettare il ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto dall'Agenzia Centrale delle Entrate contro una ordinanza di una Sezione della stessa Cassazione con la quale si riconosceva il diritto ad ottenere il rimborso delle trattenute versate in eccedenza del 10 per cento anche al lavoratore dipendente, ha confermato il principio più volte dalla stessa affermato secondo il quale «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui alla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cosiddetto sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cosiddetto “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.» (Cass. nn. 14406/2016,18905/2016);
    con le prime modifiche in esame, introdotte dal presente provvedimento, si stabilisce che tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. La norma in esame, quindi, in aderenza alla citata sentenza, ricomprende nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite;
    con la seconda modifica è stabilito che il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017), non modificata dalla norma in esame. Inoltre, si stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate;
    secondo la norma, in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dalla norma in esame. Infine, è soppresso il quarto periodo con il quale era stabilito, come dianzi riferito, che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venissero stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
    quest'ultima previsione sembra essere dettata da ragioni prudenziali rispetto all'osservanza dell'obbligo costituzionale di copertura delle leggi; tuttavia, se dalla sua applicazione scaturisse una ingiustificabile lesione di un diritto soggettivo riconosciuto dalla Corte di cassazione si determinerebbe una discriminazione tra cittadini colpiti da un medesimo evento calamitoso e, probabilmente, nuovi contenziosi e la necessità di nuovi interventi legislativi,

impegna il Governo

al fine di ottemperare in maniera piena al diritto soggettivo riconosciuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20641 del 1o ottobre 2007, ad aumentare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento previsto dall'articolo 16-octies in relazione alle istanze di rimborso presentate qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse previste.
9/4601/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Berretta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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