Legislatura: 17Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/08/2017 DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/08/2017
ACCOLTO IL 01/08/2017
PARERE GOVERNO IL 01/08/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2017
CONCLUSO IL 01/08/2017
La Camera,
premesso che:
in materia di autotutela amministrativa è da ultima intervenuta la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche», novellando, in particolare, l'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990;
essa ha aggiunto il comma 2-bis al predetto articolo 21-novies stabilendo che «I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
la norma, seppure necessaria e utile per permettere all'Amministrazione procedente di annullare anche dopo i previsti 18 mesi un atto viziato di illiceità, pone seri problemi alla stessa Amministrazione quando viene a conoscenza di detti illeciti decorsi i 18 mesi utili per rimuoverli e le corre quindi l'obbligo di annullarli in particolare quando le opere oggetto di autorizzazione mettono in pericolo la pubblica e privata incolumità;
infatti, dopo i citati 18 mesi l'annullamento dell'atto autorizzativo non può essere immediato, dovendosi attendere che passi in giudicato la sentenza che ha deciso sull'illecito;
alcuni Geni Civili (vedasi Caserta), specialmente per le opere che rivestono importanza per la pubblica e privata incolumità, si trovano in condizioni spesso interdittive per intervenire, in quanto pur constatando che una determinata istanza contenga anomalie delle fattispecie illecite di cui sopra, dopo i diciotto mesi dall'avvenuta approvazione dell'atto non può più annullarlo se non dopo una sentenza definitiva, ossia anche dopo anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere ogni più utile iniziativa, anche tramite un primo provvedimento legislativo d'urgenza, volta a fare in modo che il comma 2-bis, dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, preveda anche che i provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato da esso previste, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possano essere annullati, pure dopo la scadenza del termine di diciotto mesi allo scopo stabiliti, anche in assenza della prevista sentenza passata in giudicato.
9/4601/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Mongiello.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):provvedimento amministrativo
genio civile