Legislatura: 17Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Primo firmatario: OLIARO ROBERTA
Gruppo: MISTO-CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MONCHIERO GIOVANNI MISTO-CIVICI E INNOVATORI 01/08/2017 MOGNATO MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 01/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/08/2017 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/08/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 01/08/2017
PARERE GOVERNO IL 01/08/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2017
CONCLUSO IL 01/08/2017
La Camera,
premesso che:
il contributo che l'istituto della zona economica speciale, può offrire per favorire la ripresa nel settore economico ed industriale, è oggettivamente considerevole, come hanno già dimostrato alcuni esempi a livello internazionale e in alcuni Stati dell'Unione europea;
le zone economiche speciali sono determinanti per la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti esteri, in ragione degli incentivi vigenti all'interno del loro perimetro, e, quindi, per l'incremento dello sviluppo dei traffici commerciali e finanziari, contribuendo al miglioramento del benessere economico e sociale;
a tale riguardo si evidenzia che, attualmente, in centotrentacinque Paesi del mondo esistono oltre 4.500 zone franche variamente denominate (con una costante ascesa dell'implementazione di quelle formalmente qualificate come zone economiche speciali);
all'interno delle ZES globalmente lavorano circa settanta milioni di persone, corrispondente a circa il 3 per cento della popolazione attiva registrata, e che hanno realizzato ampi circuiti commerciali nei territori immediatamente ad esse adiacenti e di quelli ubicati nel cosiddetto retroterra, consentendo di raggiungere risultati economici di grande rilevanza. In tutti gli Stati mediterranei sono presenti zone economiche speciali situate in prossimità di aree portuali che accrescono la capacità concorrenziale delle locali realtà imprenditoriali: i risultati più positivi si sono verificati in modo sensibile nell'ultimo decennio per le produzioni export-driven degli Stati rivieraschi dell'area sud occidentale del Mediterraneo;
ad un'inversione di tendenza rispetto all'attuale scarsa competitività del settore portuale e logistico nazionale, può contribuire l'operatività di zone economiche speciali permeate, per quanto concerne gli aspetti riguardanti le agevolazioni di carattere doganale, da una cornice regolamentare business-oriented quale è quella fornita dalla nuova disciplina introdotta con il regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le cui norme in questo specifico settore sono divenute applicabili a decorrere dal 1o maggio di quest'anno;
la precitata specifica connotazione delle Zone Economiche Speciali si è manifestata soprattutto nei casi in cui la loro creazione si è inserita in un più ampio quadro strategico di sviluppo di insediamenti dedicati alle alte tecnologie e alle economie digitali;
inoltre si sottolinea che le progettualità che attuano l'integrazione di tali fattori consentono l'aumento delle opportunità di un eventuale accesso a programmi di finanziamento dell'Unione europea (come ad esempio è avvenuto in passato per alcune ZES in Polonia);
il decreto-legge n. 91 del 2017 prevede agli articoli 5 e 6 l'istituzione e la disciplina, in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, delle Zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici economici, finanziari e amministrativi alle imprese ivi insediate o che si insedieranno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attivarsi con ogni mezzo, anche di carattere normativo, volto ad istituire, nel rispetto, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, e di predisporre che l'efficacia dell'istituzione delle ZES (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014), sia subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
9/4601/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliaro, Monchiero, Mognato, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):regime doganale comunitario
impianto portuale
finanziamento comunitario