ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04522/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 879 del 26/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/10/2017


Stato iter:
26/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/10/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 26/10/2017

PARERE GOVERNO IL 26/10/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/10/2017

CONCLUSO IL 26/10/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04522/007
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 26 ottobre 2017, seduta n. 879

   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
   atteso che il decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, di riduzione e semplificazione del processo civile di cognizione, all'articolo 33, sottopone l'appello avverso le decisioni dei commissari regionali, relativamente alle controversie in materia di liquidazione degli usi civici, al rito ordinario di cognizione, salvo alcune peculiari deroghe;
   ricordato che, tra queste, il comma 5 del menzionato articolo, prevede che l'atto di citazione sia notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, non consentendo poi, in deroga all'articolo 331 del codice di procedura civile, l'integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine decadenziale;
   considerato che detta disposizione è infatti interpretata da una datata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per pretesi motivi di specialità e celerità del processo usi civici, nel senso di escludere la possibilità di integrare il contraddittorio nei processi con più parti quando si verifica un vizio di notifica o non sia in concreto possibile notificare l'atto a tutti i controinteressati – assai numerosi nel caso in questione – nel termine perentorio di legge (30 giorni dalla notifica della sentenza del commissario usi civici);
   ricordato che nei giudizi con più parti, e in tutti i casi di litisconsorzio necessario, l'obbligo di integrare il contraddittorio è principio fondamentale del giusto processo nonché costituzionalmente garantito (articolo 111, comma 2),

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, ad integrare le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, con la previsione espressa della possibilità di integrazione del contraddittorio ex articolo 331 del codice di procedura civile.
9/4522/7Colletti, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura civile