Legislatura: 17Seduta di annuncio: 879 del 26/10/2017
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 26/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 26/10/2017 GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 26/10/2017 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 26/10/2017 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 26/10/2017 MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 26/10/2017 PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/10/2017 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 26/10/2017
PARERE GOVERNO IL 26/10/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/10/2017
CONCLUSO IL 26/10/2017
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame recante: «Norme in materia di domini collettivi» ha il merito di fornire un inquadramento normativo all'istituto dei domini collettivi che rappresenta un'eredità del passato ma che riveste ancora un'importanza fondamentale per la tutela del territorio;
le proprietà collettive sono in Italia di grande rilevanza, essendo pari a circa il 9 per cento della superficie agricola totale; il riconoscimento giuridico contenuto nella proposta di legge all'esame mira da una parte a preservare il quadro esistente, ma dall'altra è finalizzato alla valorizzazione ed evoluzione nella gestione delle aree rurali e montane;
non essendovi una definizione normativa dei domini collettivi, con tale termine si intende indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà pubblica o privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agro-silvo-pastorale;
i domini collettivi costituiscono beni oggetto del diritto di uso civico;
il testo del provvedimento, durante l'esame in sede referente in Commissione XIII non ha subito modifiche rispetto all'approvazione che si è avuta dall'altro ramo del Parlamento;
apprezzate le finalità del provvedimento, la Commissione ha ritenuto di non procedere a modifiche del testo sottoposto all'esame della Camera;
purtroppo la norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome inserita nel testo, precisamente nell'articolo 2, comma 5, avrebbe avuto bisogno di un intervento volto a specificare meglio la portata normativa;
il testo recita testualmente: «I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Balzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione»;
tale formulazione della clausola, infatti, prevede che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applichino i principi della presente legge, configurando così una potestà legislativa di tipo concorrente;
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede, invece, all'articolo 8, comma 1, n. 7), la competenza legislativa primaria delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di usi civici,
impegna il Governo
ad interpretare e applicare la norma di salvaguardia prevista al comma 5, dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, alla luce della competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di usi civici, predisponendo, ove necessario, tutte le iniziative opportune al fine di rispettare la competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di usi civici.
9/4522/11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):potere legislativo
terreno agricolo
regione rurale