ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04394/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: BRUNO BOSSIO VINCENZA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/04/2017


Stato iter:
11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 11/04/2017
Resoconto MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/04/2017
Resoconto BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 11/04/2017
Resoconto MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/04/2017

NON ACCOLTO IL 11/04/2017

PARERE GOVERNO IL 11/04/2017

RITIRATO IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04394/009
presentato da
BRUNO BOSSIO Vincenza
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   La Camera,
   premesso che:
    in relazione alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale la nuova disciplina conferisce ampi poteri discrezionali al giudice nella decisione di audire o meno il richiedente, giustificando tale scelta con la possibilità per il giudice di prendere visione della videoregistrazione dell'audizione davanti alla Commissione Territoriale;
    l'esigenza di efficienza del sistema non può non essere contemperata alle necessarie garanzie per il richiedente la protezione internazionale, affinché egli sia messo in condizione di rappresentare adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria domanda;
    a tal fine, anche nella fase giurisdizionale della procedura risulta fondamentale per il richiedente poter essere ascoltato e poter dare indicazione sulle ragioni circa il timore di persecuzione o danno grave in caso di rimpatrio;
    la sostituzione del rito sommario di cognizione con quello camerale e, soprattutto, l'eliminazione – salvo pochi casi – dell'udienza e quindi della comparizione personale del ricorrente implicherebbe l'impossibilità per il giudice di primo grado di ascoltare di persona il ricorrente, in contrasto con la Direttiva europea sulle procedure, secondo la quale il ricorso effettivo comprende l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto e quindi, nel caso di specie, l'ascolto del richiedente la protezione;
    per garantire le regole del giusto processo e del principio del contraddittorio sanciti dall'articolo 111 della nostra Costituzione non può essere utilizzata una prova formata solo dall'Amministrazione, senza che al ricorrente sia consentito di replicare. Inoltre la decisione giudiziale non può basarsi su dichiarazioni rilasciate in fase amministrativa e non su dati e elementi acquisiti dal magistrato al momento della decisione;
    l'articolo 6 CEDU richiama tutte le garanzie previste nel processo, in particolare sotto i profili del principio del contraddittorio, della difesa e della terzietà del giudice ricompresi nella più ampia nozione di equo processo, accolta tanto a livello costituzionale (articoli 24 e 111) che convenzionale;
    inoltre, la Direttiva Rimpatri 115/2008 stabilisce un tempo massimo consentito di 180 giorni e non oltre per la possibilità di trattenere in regime di detenzione amministrativa lo straniero in attesa di rimpatrio;
    il termine «per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione» contenuto nell'articolo 19 e riferito al ripristino dello stato di detenzione disposto dall'autorità giudiziaria nell'impossibilità di effettuare rimpatri per cause di forza maggiore è, perciò, vago e gravemente lesivo dei dettami della Corte Europea che non possono in alcun modo venire derogati dalle disposizioni di diritto interno di uno Stato membro,

impegna il Governo

   a garantire che l'audizione del richiedente la protezione internazionale possa essere disposta ogni qualvolta le parti abbiano fondati motivi per ritenere che gli elementi che emergono dalla videoregistrazione non siano sufficienti o necessitino ulteriori chiarimenti; ad assicurare attraverso futuri interventi normativi la fissazione dell'udienza per la convocazione delle parti come regola generale del procedimento;
   ad intervenire con successive disposizioni normative per cristallizzare il tempo massimo di 180 giorni garantito dai dettami di diritto comunitario nelle more della detenzione amministrativa; ad individuare i criteri di scelta in base ai quali opererà la selezione degli ospiti dei CPR.
9/4394/9Bruno Bossio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva comunitaria

violazione del diritto comunitario

Convenzione europea dei diritti dell'uomo