ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04394/043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017


Stato iter:
11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/04/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/04/2017

PARERE GOVERNO IL 11/04/2017

RESPINTO IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04394/043
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   La Camera,
   rilevato che la Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 recante «Norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta», all'articolo 8 prevede la possibilità di adottare disposizioni nazionali che prevedano, nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la valutazione del ricollocamento interno o dell'alternativa di fuga, cosiddetta IFA/IRA (Internal Flight or Relocation Alternative);
   preso atto che secondo l'articolo 8, dunque, è possibile respingere una domanda di asilo se «in una parte del territorio del Paese di origine» il richiedente non corra il rischio di persecuzione o danno grave;
   rilevato, infine, che tale disposizione, diversamente da altri Paesi membri dell'Unione europea, ad oggi non risulta ancora recepita nel nostro ordinamento seguito del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta»,

impegna il Governo

ad adottare misure di carattere normativo al fine di conformare la legislazione nazionale alle disposizioni previste dalla Direttiva 2011/95/UE in materia di valutazione del ricollocamento interno o dell'alternativa di fuga, cosiddetta IFA/IRA (Internal Flight or Relocation Alternative).
9/4394/43Gianluca Pini, Molteni, Invernizzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

asilo politico

aiuti alla riqualificazione