Legislatura: 17Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/04/2017 MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
NON ACCOLTO IL 11/04/2017
PARERE GOVERNO IL 11/04/2017
RESPINTO IL 11/04/2017
CONCLUSO IL 11/04/2017
La Camera,
premesso che:
il presente decreto-legge si rende necessario e urgente per apprestare misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (nonché i relativi ricorsi giurisdizionali), in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale, collegato alle crisi internazionali in atto;
nello specifico, l'articolo 8 modifica in più punti il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca (di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013);
in particolare, si individuano i casi nei quali il richiedente protezione internazionale deve essere trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione (ridenominati dall'articolo 19 «centri di permanenza per i rimpatri»);
la lettera a-bis), introdotta al Senato, introduce nel citato decreto legislativo l'articolo 5-bis, disponendo che il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di permanenza sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente;
la lettera d) introduce il nuovo articolo 22-bis, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali: la disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a garantire in modo certo che i migranti siano impiegati secondo i parametri e le modalità previsti dalla normativa dei lavori socialmente utili, allo scopo di evitare abusi.
9/4394/27. Galgano, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):applicazione del diritto comunitario
norma di lavoro
politica migratoria