ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04394/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 11/04/2017


Stato iter:
11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/04/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/04/2017

PARERE GOVERNO IL 11/04/2017

RESPINTO IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04394/027
presentato da
GALGANO Adriana
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge si rende necessario e urgente per apprestare misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (nonché i relativi ricorsi giurisdizionali), in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale, collegato alle crisi internazionali in atto;
    nello specifico, l'articolo 8 modifica in più punti il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca (di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013);
    in particolare, si individuano i casi nei quali il richiedente protezione internazionale deve essere trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione (ridenominati dall'articolo 19 «centri di permanenza per i rimpatri»);
    la lettera a-bis), introdotta al Senato, introduce nel citato decreto legislativo l'articolo 5-bis, disponendo che il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di permanenza sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente;
    la lettera d) introduce il nuovo articolo 22-bis, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali: la disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a garantire in modo certo che i migranti siano impiegati secondo i parametri e le modalità previsti dalla normativa dei lavori socialmente utili, allo scopo di evitare abusi.
9/4394/27Galgano, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

norma di lavoro

politica migratoria