ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04394/026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017


Stato iter:
11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/04/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 11/04/2017

PARERE GOVERNO IL 11/04/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04394/026
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge in conversione, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;
    il decreto-legge istituisce sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, rispondono all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione, a fronte di significativo aumento delle richieste di protezione internazionale registratosi negli anni 2013-2016;
    nella logica di velocizzare i procedimenti e compensare il carico di lavoro dei tribunali, il decreto-legge ha anche introdotto la modifica del rito applicabile ai ricorsi e l'abrogazione del grado di appello;
    la logica e le motivazioni che avrebbero spinto il Governo alla modifica delle procedure giudiziarie e delle strutture chiamate a valutare i ricorsi – tanto urgenti da aver richiesto l'adozione di un decreto-legge – appaiono non supportate dal fatto che il Governo non le abbia applicate anche in materia penale, dove resta in vigore l'assurdo reato di clandestinità per il quale si registra ormai da tempo una sorta di disapplicazione del reato, soprattutto nei grandi uffici giudiziari, dove il carico di lavoro è tale per cui i processi per il reato di clandestinità non si celebrano, preferendo i capi degli uffici privilegiare le scarse risorse per perseguire altre fattispecie ben più gravi, cui attribuire la precedenza;
    il «reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato» è previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    tale reato fu introdotto dalla legge n. 94 del 2009 per volere dell'allora Governo di centrodestra sostenuto dalla Lega nord e dal Popolo delle libertà;
    la legge delega n. 67 del 2014, all'articolo 2, comma 3, lettera b), aveva stabilito che il Governo abrogasse il reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-bis, trasformandolo in illecito amministrativo;
    tuttavia, il Governo ha preferito non dare seguito alla delega legislativa lasciando in vigore il reato di clandestinità;
    tanto è accaduto, nonostante la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, a cui era stato trasmesso lo schema di decreto-legislativo di attuazione della legge n. 67 del 2004 per l'espressione del prescritto parere, si fosse espressa per l'abrogazione del reato;
    il Governo ha deciso di soprassedere e di rinviare a fini di consenso elettorale e per opportunità politica, temendo che l'abrogazione di questo inutile reato minasse la percezione di sicurezza di una parte dell'opinione pubblica, psicologicamente di nuovo preoccupata dagli eventi terroristici;
    questo è accaduto nonostante lo stesso Ministro della giustizia, in un'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, avesse definito il reato di clandestinità «inefficace, con una capacità limitata, se non nulla, di deterrenza. L'abrogazione del reato di immigrazione clandestina non solo comporterà un risparmio di risorse, giudiziarie e amministrative, ma produrrà anche effetti positivi per l'efficacia delle indagini in materia di traffico di migranti e favoreggiamento all'immigrazione clandestina»;
    la persistenza del reato produce effetti devastanti sulla condizione dei migranti che continuano a essere considerati come criminali perché soggiornanti irregolarmente in Italia e alimenta i casi di sfruttamento, caporalato e schiavitù;
    fin dalla introduzione del reato di clandestinità si registrò un unanime coro di commenti negativi su una norma che si palesava per tutti come inutile, se non addirittura controproducente. L'articolo 10-bis del testo unico, infatti, punisce lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico, con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro: pena che, oltre a non spaventare chi arriva sulle coste italiane, essendo spinto dalla disperazione e dalla fuga da contesti di guerra o di estrema povertà, oggettivamente non viene mai pagata;
    poiché l'Europa impone agli Stati membri di non comminare una pena detentiva per il reato di clandestinità, la formula delle sanzioni pecuniarie in Italia è stato uno strumento normativo di matrice populista che ha cavalcato la paura atavica dello straniero, alimentando sentimenti di xenofobia e di razzismo;
    inoltre, la pena pecuniaria non prevede l'adozione di forme limitative della libertà personale, quali l'arresto o il fermo di polizia, perché il nostro sistema processuale penale non consente di mettere in carcere una persona per un reato che non è punito con la pena detentiva e quindi lo straniero che entra o soggiorna illegalmente è denunciato a «piede libero»;
    la prima considerazione che saltò subito agli occhi di tutti fu che non aveva senso punire con una pena pecuniaria uno straniero irregolare che, proprio perché privo di permesso di soggiorno, non può aprire un conto corrente, non può essere assunto regolarmente e non può intestarsi beni. Lo Stato, quindi, non ha nessuna garanzia di recuperare non solo le pene pecuniarie irrogate, ma nemmeno le spese di giustizia che lo Stato stesso anticipa per la celebrazione di un processo e che, dopo, cerca di recuperare dal condannato;
    la Procura nazionale antimafia, che ha sostenuto l'abrogazione del citato articolo 10-bis, ha evidenziato come il reato in oggetto ostacoli le indagini volte all'accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste. Infatti, se gli immigrati devono essere indagati per ingresso illegale, non possono essere sentiti come persone informate sui fatti, ma devono essere interrogati con la necessaria assistenza di un difensore e possono avvalersi della facoltà di non rispondere;
    il reato di clandestinità, quindi, risulta essere esclusivamente un inutile vessillo simbolico;
    l'abrogazione del reato di clandestinità è quindi una necessità giuridica, oltre che un dovere civico, morale e politico,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per l'abolizione del cosiddetto reato di clandestinità previsto dall'articolo 10-bis del testo unico sull'immigrazione, ritenuto dalla stessa magistratura un ostacolo al perseguimento dei reati legati al fenomeno migratorio come la tratta, lo sfruttamento lavorativo e la riduzione in schiavitù.
9/4394/26Andrea Maestri, Daniele Farina, Costantino, Marcon, Civati, Palazzotto, Fratoianni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

migrazione illegale

libera circolazione delle persone

lotta contro la criminalita'