ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04373/005

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 775 del 06/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: MARTELLI GIOVANNA
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 06/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAPPULLA GIUSEPPE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/04/2017
PICCOLO GIORGIO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 06/04/2017


Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2017
BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/04/2017

ACCOLTO IL 06/04/2017

PARERE GOVERNO IL 06/04/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04373/005
presentato da
MARTELLI Giovanna
testo di
Giovedì 6 aprile 2017, seduta n. 775

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti;
    in particolare, si dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n.81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1017;
    al riguardo si evidenzia che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 21 marzo 2017, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto;
    secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile»;
    inoltre, il provvedimento in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene, innanzitutto, eliminata la possibilità, per i contratti collettivi di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre, viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base alla quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
    secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche sono volte a «elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici»;
    considerato che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetto voucher) (articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del cosiddetto Jobs Act) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003);
    obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio e quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva e le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei buoni richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017);
    tale richieste sono state promosse dalla Cgil e rispetto ad esse sono state raccolte oltre 3 milioni di firme,

impegna il Governo

ad adottare, in conformità con la posizione espressa da parte della Cgil, ogni iniziativa normativa finalizza a prevedere l'utilizzo dei buoni lavoro in particolare per le famiglie.
9/4373/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abrogazione

diritto del lavoro

premio d'assicurazione