ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/008

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: MARAZZITI MARIO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/06/2017
Resoconto MARAZZITI MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/06/2017

DISCUSSIONE IL 14/06/2017

ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/008
presentato da
MARAZZITI Mario
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, nel più ampio quadro di disposizioni finalizzate alla modifica della giustizia penale, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario;
    le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale necessitano di un'attenzione primaria volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimenti della loro dignità;
    quanto sopra detto è vero ancor più per i soggetti più deboli ed indifesi quali sono le persone con disordine mentale, le più esposte a un ampio spettro di violazioni della dimensione personale;
    da tempo l'implementazione del trattamento, della cura, del sostegno alla malattia mentale – come previsto dalla straordinaria visione della legge n.180 del 1978 che ha segnato la fine della struttura manicomiale e il non rispetto della persona come pratica ordinaria – incontra delle difficoltà sul territorio;
    in questo contesto è forte la spinta anche culturale verso forme di nuova reclusione quando si incontrino difficoltà organizzative nei servizi territoriali e nei dipartimenti di salute mentale;
    il rischio è ancor più grave di fronte ai casi in cui il disagio mentale si coniughi con il tema della devianza o delle dipendenze, in un tempo di fragilità sociale che mette in crisi relazioni, lavoro, possibilità alloggiative, famiglie;
    in tal senso, un passo importante in campo penitenziario è stato quello della chiusura degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari), passaggio indispensabile verso il pieno rispetto della dignità umana e delle persone che stanno scontando una sentenza, indipendentemente dai reati, dalla condizione e dalla situazione di persona che abbia commesso dei reati;
    va evitato che, per motivi di urgenza, a fronte di difficoltà, pur presenti, delle strutture penitenziarie, si possa procedere a un uso improprio delle REMS (residenze di esecuzione delle misure di sicurezza) – pensate per superare gli OPG – sovraccaricandole di detenuti, la cui condizione di disagio personale e mentale non sia conclamata all'ingresso nelle strutture sanitarie e all'inizio dell'esecuzione della pena, ma sia intervenuta o intervenga durante l'esecuzione della pena stessa. E solo a fronte di difficoltà intervenute, qualunque sia la causa, o per le delle difficili condizioni penitenziarie,

impegna il Governo

   a valutare gli affetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare ulteriori iniziative normative volte a:
    introdurre, nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli OPG, disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche;

    a limitare per casi eccezionali e transitori l'accesso alle REMS per i soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche;

    a garantire l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione;

    a valorizzare l'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva, con particolare riferimento agli internati nelle Case di Lavoro;

   a introdurre, attraverso lo strumento normativo ritenuto più idoneo, apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.
9/4368/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Marazziti, Realacci, Miotto, Bruno Bossio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esecuzione della pena

stabilimento penitenziario

diritto penitenziario