ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/051

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/051
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    si conferisce delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, tra l'altro, anche al fine di disciplinare «l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari»;
    la delega è improntata alla salvezza delle previsioni dell'articolo 41-bis della legge di ordinamento penitenziario;
    il Governo è contestualmente delegato a emanare norme in tema di diritto all'affettività delle persone detenute e a disciplinarne le condizioni per il suo esercizio;
    lo specifico criterio di delega circa l'utilizzo di collegamenti audiovisivi per i soggetti detenuti è volto, da un lato, a semplificare le modalità di svolgimento dei colloqui con i difensori e, più in generale, delle attività processuali a cui il detenuto sia interessato; dall'altro, a consentire, con le medesime modalità, colloqui con i familiari;
    la possibilità di collegarsi a distanza è funzionale a ovviare a tutte quelle situazioni in cui il detenuto non riesca a usufruire dei colloqui con i congiunti – già riconosciuti alle condizioni e nel numero stabiliti dall'ordinamento penitenziario – per le più varie contingenze pratiche (distanza della famiglia dal luogo di detenzione, impossibilità fisica o economica del familiare di raggiungere il luogo di detenzione);
    le modalità tecniche che assicurano il collegamento a distanza non possono e non devono tradursi in un automatico ampliamento della sfera dei diritti o, di contro, in una limitazione di facoltà riconosciute dalla legge. Il senso del criterio direttivo sopra menzionato si coglie chiaramente nella volontà che l'uso dei collegamenti audiovisivi, da un lato, non vada a detrimento delle facoltà difensive che al detenuto sono riconosciute dalla legge nello svolgimento dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza; e, dall'altro, non si atteggi a moltiplicatore acritico ed automatico dei diritti alle relazioni familiari;
    lo statuto dei diritti del detenuto è presupposto della disciplina dei collegamenti audiovisivi e non può essere conformato dalla tipologia tecnica utilizzata per esercitare facoltà e diritti attribuiti dalla legge;
    ritenuto, anzi, che il collegamento audiovisivo dovrà essere strumento utile per l'effettività di tali diritti, in modo tale da assicurare un miglior contemperamento con le esigenze di sicurezza;
    rilevato che la norma intende contemperare l'esercizio del diritto all'affettività con il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere – in caso di esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario – che l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi per favorire le relazioni familiari sia disciplinato alle condizioni e nei limiti in cui è riconosciuto l'esercizio del diritto all'affettività e col pieno soddisfacimento delle concorrenti esigenze di sicurezza, con particolare riferimento al regime detentivo di cui all'articolo 41-bis, legge n. 354 del 26 luglio del 1975 e a quello relativo al circuito di alta sicurezza.
9/4368/51Berretta, Mattiello, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto penitenziario

diritti della difesa

detenuto