ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: FARINA DANIELE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/005
presentato da
FARINA Daniele
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento nell'ambito della delega sulla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali, reca all'articolo 1, comma 16, lettera d), tra i principi e i criteri direttivi, la possibilità di disporre il ricovero di detenuti nelle carceri con sopravvenuta infermità mentale o in osservazione psichiatrica;
    la delega, in dettaglio, prevede la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi;
    la previsione della possibilità di ingresso nelle REMS anche dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche presenta profili di problematicità con riferimento ai principi della legge n. 81 del 2014, che ha sancito chiaramente come la risposta prevalente per i soggetti in questione siano le misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale;
    anche il Consiglio superiore della magistratura, in una recente risoluzione in tema di superamento degli OPG e di applicazione della legge n. 81 del 2014, ha ribadito come la riforma operata dalla predetta legge abbia chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali;
    l'internamento nelle REMS ha assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della transitorietà, in quanto il dipartimento di salute mentale competente deve predisporre, per ogni internato, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero nelle predette strutture, da irrogare solo quale extrema ratio;
    la portata riformatrice delle disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2014 pone quelli esposti come principi informatori della materia che dovranno guidare i futuri interventi normativi sul tema, ma la delega data al Governo fa riaffiorare il rischio che la filosofia e le funzioni delle REMS saltino, trasformandole in «mini OPG», che il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari aveva eliminato,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto legislativo che darà attuazione all'articolo 1, comma 16, lettera d), che il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, sia considerato quale extrema ratio e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti dai principi di cui alla legge n. 81 del 2014, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per le persone in questione.
9/4368/5Daniele Farina, Andrea Maestri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esecuzione della pena

sicurezza pubblica

stabilimento penitenziario