ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/049
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale prevedendo, in particolare, anche una nuova disciplina della prescrizione dei reati che riguarda anche una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18o anno di età della vittima, tra i quali si ricomprendono anche i maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale);
    si ritiene necessario intervenire nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter del codice civile, che stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ma il giudice, che deve attenersi a tale vincolo, ha anche l'obbligo di salvaguardare il minore stesso, al fine di tutelare il minore, prevedendo anche una valutazione del giudice, o del presidente del tribunale oppure del collegio giudicante sulla sussistenza di denunce pendenti a carico dei genitori per maltrattamenti familiari ai sensi dell'articolo 572 del codice penale, nell'adozione dei provvedimenti con riguardo ai figli nei casi di separazione e di divorzio;
    il codice civile, infatti, oggi non consente al giudice, o al presidente del tribunale o al collegio giudicante, di poter valutare una sospensiva ai contatti del genitore molesto con i figli nell'eventualità di maltrattamenti familiari per i quali sussistano denunce pendenti in capo ai genitori, di cui invece si deve necessariamente tenere conto nell'ordinanza di affidamento dei figli nelle separazioni e nei divorzi;
    sarebbe utile che, qualora sia pendente una denuncia ai sensi dell'articolo 572 del codice penale a carico di uno dei genitori, il giudice potrà ponderare maggiormente le sue scelte nell'adozione di tutti i provvedimenti relativi all'affidamento dei minori e, proprio per salvaguardarne l'incolumità, deve avere la possibilità di decidere anche una sospensione, seppure temporanea, dei contatti con il genitore molesto, qualora ravvisi una situazione di potenziale pericolo per il minore a seguito di episodi di maltrattamenti familiari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, una valutazione del giudice sull'esistenza di denunce pendenti a carico dei genitori per maltrattamenti familiari ai sensi dell'articolo 572 del codice penale, nell'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli minori in caso di separazione e di divorzio dei genitori.
9/4368/49Gebhard, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di affidamento

giudice

codice penale