Legislatura: 17Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/06/2017 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 14/06/2017
PARERE GOVERNO IL 14/06/2017
RESPINTO IL 14/06/2017
CONCLUSO IL 14/06/2017
La Camera,
premesso che il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, prevede una serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia;
rilevato che il comma 85, reca un'ampia delega di riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso una delega al Governo in venti punti/lettere, pressoché in bianco, ad intervenire sull'intero universo penitenziario (fatta nominale eccezione per il regime del 41-bis), dalla quale emerge, a fronte di una dichiarata ricerca di una funzione effettivamente rieducativa della pena, la volontà di una complessiva attenuazione del rigore dell'esecuzione della pena, pur in presenza di una carenza di organico della polizia penitenziaria e di strutture detentive efficienti (oggi gravemente sovraffollate) inadatte a garantire un'esecuzione adeguata per le diverse tipologie di detenuto;
valutato che, se i principi di delega quali, la valorizzazione del volontariato, – da parte di soggetti esterni – di cui alla lettera h), la generica affermazione del diritto all'affettività (lettera n)); la promozione della «sorveglianza dinamica» quale standard per conseguire la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna di cui alla lettera r), nonché l'utilizzo dei sistemi audiovisivi (piattaforma Skype o similari) anche per favorire le relazioni familiari, di cui alla lettera i), fossero applicati indistintamente anche al livello inferiore al 41-bis, ovvero a quello dei detenuti in «alta sicurezza», gli effetti potrebbero risultare quantomeno controproducenti;
considerato che, in particolare, il comma 85, lettera i) disciplina l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari, senza tuttavia delineare con la dovuta tassatività limiti e condizioni di accesso a tale facoltà,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 85, lettera i), al fine di adottare ulteriori iniziative normative volta a promuovere esclusivamente l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi per fini processuali e per garantire il diritto alla difesa.
9/4368/33. D'Uva, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto penitenziario
diritti della difesa
casellario giudiziale