ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RESPINTO IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/030
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, prevede una serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia;
    rilevato che il comma 85, reca un'ampia delega di riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso una delega al Governo in venti punti/lettere, pressoché in bianco, ad intervenire sull'intero universo penitenziario (fatta nominale eccezione per il regime del 41-bis), dalla quale emerge, a fronte di una dichiarata ricerca di una funzione effettivamente rieducativa della pena, la volontà di una complessiva attenuazione del rigore dell'esecuzione della pena, pur in presenza di una carenza di organico della polizia penitenziaria, degli appartenenti al gruppo operativo mobile (GOM) e di strutture detentive efficienti (oggi gravemente sovraffollate) inadatte a garantire un'esecuzione adeguata per le diverse tipologie di detenuto;
    valutato che infatti i principi di delega quali, la valorizzazione del volontariato, – da parte di soggetti esterni – di cui alla lettera h), la generica affermazione del diritto all'affettività (lettera n)); la promozione della «sorveglianza dinamica» quale standard per conseguire la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna di cui alla lettera r), ed – in particolare – l'utilizzo dei sistemi audiovisivi (piattaforma Skype o similari) anche per favorire le relazioni familiari, di cui alla lettera i), fossero applicati indistintamente anche al livello inferiore al 41-bis, ovvero a quello dei detenuti in «alta sicurezza», gli effetti potrebbero risultare quantomeno controproducenti;
    i circa novemila ristretti al regime di «alta sicurezza» sono, di fatto, detenuti 41-bis declassificati od appartenenti a criminalità organizzata di assoluto rilievo criminale, che potrebbero, sfruttando ad esempio i benefici di cui alla menzionata lettera i), poter comunicare all'esterno messaggi provenienti dai ristretti al regime del 41-bis;
    il ripetuto riferimento alla necessità di ricorrere alle misure alternative alla detenzione, rischia di creare i presupposti, sia pure involontariamente, per poter arrivare ad una configurazione più «annacquata» dell'intero sistema penitenziario italiano in cui, fatti salvi i rapporti tra i diversi regimi penitenziari, una volta che le misure alternative venissero sottoposte alla maggior parte della popolazione detenuta, anche le persone sottoposte allo stesso regime del 41-bis, potrebbero progressivamente trarre giovamento da una sorta di «effetto domino» al ribasso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 85, di precisare che i reclusi nel regime denominato «Alta Sicurezza» e fermo quanto disposto dall'articolo 4-bis codice penale, parimenti a quanto previsto per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della medesima normativa, siano esclusi dall'applicazione della delega di riforma dell'ordinamento penitenziario.
9/4368/30Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto penitenziario

carcerazione

codice penale