Legislatura: 17Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017 BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/06/2017 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) DICHIARAZIONE VOTO 14/06/2017 Resoconto BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto SANNICANDRO ARCANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto LONGO PIERO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI Resoconto SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE Resoconto DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
NON ACCOLTO IL 14/06/2017
PARERE GOVERNO IL 14/06/2017
DISCUSSIONE IL 14/06/2017
RESPINTO IL 14/06/2017
CONCLUSO IL 14/06/2017
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, prevede una serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia;
rilevato che il comma 11, indica nuove circostanze per la sospensione dei termini di prescrizione, fra le quali: fino ad un anno e mezzo dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado; fino ad un anno e mezzo dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, rimuovendo così lo specifico aumento dei termini della metà per i reati di corruzione, originariamente previsto nel testo approvato durante la prima lettura parlamentare del provvedimento in esame;
considerato che, in una condizione nella quale le sentenze di appello arrivano dopo circa quattro anni e mezzo dopo le sentenze del Tribunale, l'allungamento proposto non appare produttivo di effetti risolutivi, tanto più che la sospensione della prescrizione dopo le sentenze di primo e secondo grado per un solo anno e mezzo, rischia di favorire ulteriori comportamenti dilatori da parte del condannato appellante o ricorrente in Cassazione;
ricordato che la Commissione europea, nella nota del 2017 per l'Italia, afferma che l'attuale regime di prescrizione ostacola considerevolmente la repressione della corruzione e che sarebbe invece auspicabile, analogamente a quanto suggerito dal Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione, mettere perlomeno fine ai termini di prescrizione dopo una condanna di primo grado,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre nel primo provvedimento utile una modifica del comma in premessa tale da prevedere la sospensione senza limiti di tempo della prescrizione all'indomani dell'esercizio dell'azione penale.
9/4368/26. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):casellario giudiziale
codice penale
diritto penitenziario