ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04368/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: BENI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 14/06/2017


Stato iter:
14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/06/2017
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/06/2017

PARERE GOVERNO IL 14/06/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017

CONCLUSO IL 14/06/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/015
presentato da
BENI Paolo
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 16, della proposta di legge C. 4368, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», prevede l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, mediante specifici prìncipi e criteri direttivi;
    la lettera d) del citato articolo 1, comma 16 prevede la destinazione di determinati soggetti alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
    la legge 30 maggio 2014, n. 81, nel disciplinare il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per quanto concerne la cura e la riabilitazione delle persone, riconosce come prioritario il ricorso a progetti terapeutico riabilitativi individuali con misure di sicurezza alternative alla detenzione, riservando le REMS ai soli casi in cui le misure di sicurezza alternative non siano praticabili, in quanto la detenzione presso le stesse ha carattere di eccezionalità e transitorietà;
    quanto previsto dalla sopracitata lettera d) rischia di stravolgere la funzione transitoria e residuale originaria delle REMS, ripristinando di fatto la logica degli ospedali psichiatrici giudiziari e norme ad oggi superate in evidente contraddizione con le disposizioni di cui alla legge n. 81 del 2014,

impegna il Governo

a mantenere e garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 16, il carattere di eccezionalità, residualità e transitorietà delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), privilegiando misure alternative alla detenzione costruite sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo individuale ai sensi della legge n. 81 del 2014.
9/4368/15Beni, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stabilimento penitenziario

codice penale

sicurezza pubblica