Legislatura: 17Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Primo firmatario: GIORGETTI ALBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/02/2017 DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2017
ACCOLTO IL 23/02/2017
PARERE GOVERNO IL 23/02/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 13, proroga al 31 dicembre 2017:
il termine fino al quale alle regioni a statuto speciale (e presso gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse), in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (per il 2016), al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla stessa data, non si applichi il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale (lettera a));
la facoltà per le regioni a statuto speciale e i loro enti territoriali di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato (anche in deroga ai termini e vincoli di cui al all'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto-legge n. 101 del 2013) (lettera b));
il termine fino al quale agli enti locali compresi nel territorio di regioni a statuto speciale, che si trovino nelle condizioni in cui sia stato nominato l'organo straordinario di liquidazione e il consiglio dell'ente locale debba presentare un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, non si applichino le disposizioni concernenti la rideterminazione, da parte dell'ente locale, della dotazione organica, ai fini della riduzione delle spese (lettera b));
tali disposizioni non solo rappresentano una indebita forzatura rispetto ai principi di finanza pubblica che il Parlamento stesso ha deliberato, ma impediscono di fatto anche la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a cui invece potrebbe giungersi attraverso una più razionale programmazione dei fabbisogni di personale;
le citate disposizioni, inoltre, consentendo specifiche deroghe in favore delle regioni a statuto speciale, introducono una disparità di trattamento rispetto alle regioni a statuto ordinario,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, e a valutare la possibilità di escludere per il futuro ulteriori deroghe per le regioni a statuto speciale che pregiudicano il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, producendo tra l'altro ingiustificate disparità di trattamento.
9/4304/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Giorgetti, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):economia pubblica
finanze pubbliche
soppressione di posti di lavoro