ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2017

ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/079
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 307, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;
    il comma aggiuntivo 6-undecies dell'articolo 13 del provvedimento in esame prevede che, al fine di prorogare anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 agosto 2016 (n. 1600069), emanato sulla base dell'articolo 1, comma 307 della legge n. 208 del 2015, è destinata una somma (ulteriore) fino a 17 milioni di euro;
    il comma 346 della legge di bilancio 2017 prevede che, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di un intervento urgente con il primo provvedimento disponibile per:
   aumentare la somma per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca fino ad un massimo di 30 milioni di euro;
   aumentare a 40 euro l'indennità giornaliera omnicomprensiva introdotta dal comma 346 della legge di bilancio 2017 che garantisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio.
9/4304/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Arlotti, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria della pesca

cassa integrazione

salariato