ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/063

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RESPINTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/063
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene sull'articolo 22 della legge di riforma della professione forense n. 247 del 2012, prorogando di un anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense;
    la nuova normativa pone una clausola di salvaguardia per chi ha maturato i requisiti con la vecchia normativa entro lo scadere dei tre anni dall'emanazione della legge (2 febbraio 2016), prorogata di un anno dal decreto «mille proroghe» 2015/2016;
    il professionista che maturerà i requisiti richiesti dalla normativa previgente il giorno dopo lo scadere della sua vigenza risulta fortemente penalizzato, atteso che, non rientrandovi per un giorno o per sei mesi, sarà costretto, suo malgrado, ad affrontare ancora una volta un'altra prova del lungo cammino che caratterizza la professione forense, consistente in una preselezione, in una partecipazione ad un corso di tre mesi, con un esborso economico non indifferente e in un esame finale;
    in tema di riforma forense, le nuove modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione sono state rinviate con il decreto mille proroghe approvato dalla Camera dei deputati in data 29 febbraio 2015, per cui appare assolutamente sperequativo il trattamento tra chi deve ancora accedere alla professione legale e chi ha già alle spalle due lustri e oltre di esercizio;
    pur condividendo la necessità di una categoria di avvocati cassazionisti esperti e qualificati, appare necessario inserire dei correttivi che non penalizzino oltremodo gli avvocati quarantenni che si accingono oggi all'accesso al patrocinio delle giurisdizioni superiori, già fortemente provati dalla crisi economica che ha colpito il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la coesistenza dei due regimi fino al 2020, così da consentire, a chi oggi ha maturato, o maturerà nel frattempo, l'anzianità professionale, di accedervi senza vedere svanita la prospettiva di farlo, lasciando alla discrezionalità del soggetto, per l'arco di tempo indicato, la volontà di utilizzare il preesistente o il nuovo regime.
9/4304/63Cirielli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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