ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RESPINTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/032
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto, ai commi 17-23, la modifica dell'articolo 66 del Testo unico delle Imposte sui redditi (TUIR) della tassazione dei redditi delle imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, sostituendo il principio di competenza con il principio di cassa;
    nella disciplina precedente, le imprese minori ammesse al regime di contabilità semplificata che non avevano esercitato l'opzione per il regime ordinario, determinavano il loro reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, redditi derivanti da immobili) conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso;
    attualmente, invece, tali imprese minori continueranno a calcolare l'imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa, ma, rispetto al passato, viene stabilito che entrino nel computo dell'imponibile anche i ricavi, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
    è evidente come sia stato previsto un termine di tempo estremamente breve per l'adeguamento alla nuova normativa da parte di queste imprese minori, spesso ditte individuali, che troveranno sicuramente numerose difficoltà ad entrare nel nuovo regime senza l'aiuto di un professionista;
    tra le disposizioni in materia economico-finanziarie del presente provvedimento non è stata però prevista alcuna norma che proroghi, almeno per un anno, la precedente disciplina contabile al fine di concedere, a queste imprese, un più congruo lasso di tempo per ottemperare ai nuovi obblighi, fermo restando la possibilità, per le imprese pronte, di utilizzare il nuovo sistema già a partire da quest'anno,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare al più presto le opportune iniziative legislative che posticipino al 2018 l'entrata in vigore a regime delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di concedere un più congruo periodo di tempo ai soggetti interessati all'adeguamento, ferma restando la possibilità di anticipare già al 2017, come attualmente previsto erga omnes, la nuova disciplina per le imprese pronte all'ottemperanza ai nuovi obblighi contabili.

9/4304/32Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

imposta sul reddito

regime di aiuto