Legislatura: 17Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/02/2017 DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 23/02/2017
PARERE GOVERNO IL 23/02/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 3 del decreto-legge attualmente al nostro esame interviene con proroghe di termini fissati da disposizioni legislative in materia di lavoro e politiche sociali;
nel 1947, quindi 70 anni or sono, in Italia nascevano i patronati, istituti che da allora hanno esercitato funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini in generale;
emanazione diretta di una organizzazione sindacale o datoriale, sia essa di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o di entrambe le categorie, svolgono ogni anno circa 11 milioni di pratiche, da quelle pensionistiche a quelle di disoccupazione, dai congedi di maternità all'assistenza ai disabili, dai permessi di soggiorno agli assegni sociali;
quasi ottocento le tipologie di pratiche trattate, quasi tutte gratuitamente, per gran parte tale attività è rivolta verso le fasce più deboli del Paese;
per svolgere lo stesso lavoro Inps, Inail e Ministero degli interni dovrebbero aumentare gli organici di migliaia di unità ed istituire nuovi uffici. A tutto ciò si deve anche aggiungere l'attività svolta dai patronati per i cittadini italiani residenti all'estero;
per tali motivi si auspicava un intervento di proroga che intervenisse su alcuni aspetti della normativa vigente riguardante l'attività di questi istituti;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per il 2016), con il comma 607, a seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, intervenne sulla normativa che regolava una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l'istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività «rilevante» (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex articolo 13, legge n. 152 del 2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale;
in particolare venne differita l'attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento, prevista dall'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152, stabilendo che essa trovasse applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell'anno 2016,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente, con uno dei prossimi provvedimenti legislativi, quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c-bis, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
9/4304/22. Pisicchio, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto del lavoro
lavoratore disabile
salariato