ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LATRONICO COSIMO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
MARTI ROBERTO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
DISTASO ANTONIO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

NON ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RESPINTO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/020
presentato da
CHIARELLI Gianfranco Giovanni
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    nel 2010 in condizioni notoriamente di difficoltà del nostro Paese il governo ha recepito la direttiva Bolkestein, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    in tale circostanza mentre gran parte dei Paesi europei scelsero la via di un recepimento generico, in Italia si optò per una normativa puntuale che comportò l'inserimento tra le categorie oggetto della normativa anche quella del commercio ambulante, escludendone diverse altre;
    la categoria del commercio ambulante conta almeno 200 mila piccole aziende costruite sulla base di investimenti a lungo termine che, in presenza delle scadenze previste dalla direttiva, vengono seriamente compromessi;
    soprattutto nelle aree riconosciute economicamente depresse, vedi in particolare il Sud d'Italia, l'applicazione puntuale della norma comporterebbe un ulteriore grave danno per la occupazione;
    verificato che, nonostante le proroghe fin qui stabilite, in molti comuni non si sono sospese le procedure avviate,

impegna il Governo

ad emanare i necessari provvedimenti per assicurare il rigoroso rispetto della proroga dei termini di attuazione della direttiva e ad attivare un tavolo di confronto con le parti interessate finalizzato a definire condizioni di applicazione della norma che, pur nel rispetto delle direttive europee, garantisca alle aziende già operanti la continuità e la necessaria agibilità economica ed occupazionale, non senza aver verificato, in ogni caso, la possibilità di escludere del tutto la categoria del commercio ambulante.
9/4304/20Chiarelli, Latronico, Palese, Marti, Distaso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercio ambulante

applicazione del diritto comunitario