ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04304/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCONI MAURIZIO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
CORSARO MASSIMO ENRICO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/02/2017
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2017

ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04304/011
presentato da
CAPEZZONE Daniele
testo di
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 9 del provvedimento all'esame dell'Assemblea (decreto-legge 244 del 2016 – cosiddetto Milleproroghe) prevede che le autorizzazioni sulle tratte interregionali possano essere concesse solo a raggruppamenti di imprese guidati da «operatori economici la cui attività principale è il trasporto di passeggeri su strada» determinando, in tal modo, l'esclusione dal mercato di aziende già esistenti perché prive dei criteri, improvvisamente e indebitamente, previsti dalla norma in oggetto per svolgere servizi di trasporto di linea mediante autobus;
    tra le aziende colpite, emblematico risulta essere il caso di Flixbus, azienda che, grazie ad un'offerta altamente qualitativa oltre che competitiva, ha convinto dal 2015 oltre tre milioni di utenti italiani ad usufruire dei propri servizi e che, a causa del provvedimento in esame, rischia di diventare illegale essendo prima di tutto una piattaforma online e addirittura di dover licenziare più di mille dipendenti;
    si tratta di una grave violazione del principio di certezza del diritto e di una decisa forzatura rispetto alla natura stessa del Milleproroghe che dovrebbe avere il solo fine di prorogare termini in scadenza e non di operare modifiche sostanziali a norme già esistenti o prevedere nuovi adempimenti per le imprese;
    il dettato del citato comma 2 prevede, inoltre, un termine esiguo (90 giorni) decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento entro il quale le aziende operanti nel settore dovranno adeguarsi – pena la decadenza dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio – alle modifiche introdotte dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi 90 giorni deve effettuare le opportune modifiche;
    la tematica in oggetto necessiterebbe di un contesto normativo organico volto a disciplinare e a tutelare in maniera trasparente la concorrenza e il libero mercato;
    la formulazione della norma in oggetto, inoltre, da un punto di vista giuridico si presta ad ovvi e fondati ricorsi giudiziari da parte delle imprese vittime del provvedimento oltre ad esporre l'Italia ad una procedura di infrazione presso l'UE,

impegna il Governo:

   a verificare l'effettiva compatibilità delle disposizioni in premessa con le normative comunitarie al fine di evitare ipotesi di contenziosi e procedure di infrazione;
   a predisporre una revisione organica della disciplina dei trasporti di passeggeri su strada uniformandola a criteri di trasparenza, certezza del diritto, tutela della concorrenza e libertà di mercato.
9/4304/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Capezzone, Bianconi, Corsaro, Boccadutri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

trasporto viaggiatori

utente dei trasporti