ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BECATTINI LORENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/02/2017

ACCOLTO IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/007
presentato da
BECATTINI Lorenzo
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 19 del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237 «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio» si definiscono, in tema di ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi, le procedure di acquisto delle azioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    il comma 2 dell'articolo 19, in particolare, prevede che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto col quale si dispone la ripartizione degli oneri, previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'istituto di credito – o una società dei gruppo – e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle predette misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, possa acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, a specifiche condizioni che devono ricorrere cumulativamente;
    la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 prevede che la transazione debba essere volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate (definite come tali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d)), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico Finanziario – TUF);
    i soggetti abilitati allo svolgimento di attività riservate come gli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, ma che esercitano esclusivamente le attività di concessione di finanziamenti al pubblico o la gestione di servizi di pagamento e non servizi o attività di investimento per il pubblico, e che in materia di asset allocation trattano unicamente la finanza di proprietà, se non classificati per propria scelta clienti professionali (sempre di cui all'articolo 6 dell'articolo 58 TUF, commi 2-quinquies e sexies), non dovrebbero subire l'esclusione dal beneficio del riacquisto delle azioni da parte dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative normative affinché i soggetti menzionati all'ultimo capoverso delle premesse, esercenti esclusivamente le attività di concessione di finanziamenti al pubblico o la gestione di servizi di pagamento, non vengano esclusi dal beneficio di riacquisto delle azioni da parte dello Stato di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 19.
9/4280/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Becattini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

servizio

azione