ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/041

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/02/2017
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/02/2017

ACCOLTO IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

DISCUSSIONE IL 15/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/041
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio», ed è l'ennesimo intervento d'urgenza in tema, bancario approvato nella legislatura corrente: in particolare, tutta la copiosa produzione normativa sul tema portata avanti dall'Esecutivo guidato da Matteo Renzi si è rivelata, ad avviso del presentatore, assolutamente inutile e dannosa, in particolare per gli effetti catastrofici prodotti sui risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema bancario;
    risale al gennaio 2015 il decreto-legge (decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3) che ha riformato la governance delle banche popolari, imponendo la trasformazione in società per azioni a quelle con attivo superiore agli otto miliardi di euro. Una riforma strutturale adottata attraverso lo strumento del decreto-legge, in un contesto assolutamente privo dei requisiti di necessità ed urgenza;
    le banche popolari rappresentano una componente fondamentale della cooperazione bancaria italiana, e che, fin dalla loro nascita, hanno svolto e continuano a svolgere un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le piccole e medie imprese, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio, in un momento particolarmente duro di gravosa congiuntura economica come quello che il Paese ha dovuto affrontare negli ultimi anni;
    con riferimento al citato intervento sulle banche popolari, e sulla loro trasformazione in società per azioni, il Consiglio di Stato ha di recente rimesso la questione alla Corte costituzionale, evidenziando, tra l'altro, che la riforma è in evidente contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, «in relazione alla evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza», come tra l'altro rilevato dalla pregiudiziale di costituzionalità presentata al riguardo dal Gruppo Forza Italia alla Camera;
    fermi restando i profili di incostituzionalità riscontrati dal Consiglio di Stato e rimessi alla Corte, va rilevato che in ogni caso la dimensione, anche rilevante, di una società, non risulta affatto incompatibile con la sua natura cooperativa: è infatti di tutta evidenza che in Europa operano banche cooperative presenti sui mercati internazionali e con attivi che superano ampiamente non solo gli 8 miliardi – di cui al decreto-legge n. 3 del 2015, ma i 1.000 miliardi. È il caso in Francia del Crédit Agricole il cui attivo supera i 1.700 miliardi di euro, del Gruppo BPCE con 716 miliardi del Crédit Mutuel con 500 miliardi; è il caso in Germania della DZ Bank, con 477 miliardi in Olanda di Rabobank con 674 miliardi. Le prime cinquanta banche cooperative europee presentano tutte un attivo di gran lunga superiore agli 8 miliardi di euro, con una media pari a 154 miliardi;
    la fissazione di una soglia dimensionale di 8 miliardi per il mantenimento dello status di banca popolare cooperativa operata dal decreto-legge n. 3 del 2015 non trova infatti riscontro in alcuna normativa esistente, nazionale o internazionale. L'unico limite riferito alla dimensione nella normativa comunitaria è quello previsto per l'intervento di vigilanza della BCE, laddove si indica il valore di 30 miliardi: si è quindi in presenza di un gap di 22 miliardi pari al 275 per cento della soglia stessa che contrasta con l'intento dichiarato di adeguarsi agli indirizzi europei ed omogeneizzare il modello societario delle banche assoggettate al meccanismo unico di vigilanza;
    tale soglia potrebbe ostacolare il consolidamento tra le banche popolari infrasoglia che potrebbero essere, da una parte indotte a non percorrere le auspicate ipotesi di razionalizzazione, dall'altra costrette a ridurre le erogazioni creditizie per non superare la soglia e rinunciare all'essere cooperative, impedendo così il raggiungimento di un livello attivo più idoneo per la massima efficienza collegata alla dimensione;
    nel testo approvato si segnala poi un'evidente criticità: seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 18, comma 4, lettera a) del testo in esame prevede che, nella fattispecie di cui all'articolo 22, comma 2 (Ripartizione degli oneri), la determinazione del valore delle azioni delle banche non quotate sia «calcolato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo»;
    si evidenzia come il riferimento all’«andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate» sia del tutto indebito, in quanto la formazione del prezzo all'interno di un mercato regolamentato segue dinamiche proprie e specificamente riferite alla dimensione del mercato stesso e alle procedure che ne regolano il funzionamento;
    tali regole sono evidentemente inapplicabili alle banche che non quotano i propri titoli. Tanto vero è che da sempre le perizie di stima delle azioni non quotate tengono esclusivamente conto della consistenza patrimoniale e della capacità attuale e prospettica di produrre reddito della società nonché dell'eventuale valore di mercato – anche interno – del titolo;
    il comma 4 dell'articolo 18 si pone infatti in contrasto anche con quanto stabilito dal codice civile all'articolo 2437- ter che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni fa riferimento, correttamente, alla «consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni»;
    non è inoltre chiaro, oltre che giuridicamente errato, il generico riferimento alle «banche quotate» che rende di fatto inutilizzabile il criterio introdotto dal Senato. Non è infatti specificato in alcun modo a quali banche quotate si debba fare riferimento, se a tutto l'insieme ovvero solo a quelle di analoga dimensione e/o modello operativo ovvero ancora ad una media delle stesse» Senza contare che non si comprende cosa debba intendersi per «valore contabile delle banche quotate»;
    risulta evidente che se venisse mantenuto il riferimento all’«andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate» si addiverrebbe ad una situazione di impasse nonché fonte di sicuro contenzioso,

impegna il Governo

    a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 18, comma 4 lettera a) del testo in esame, definendo ogni opportuna iniziativa al fine di modificare la norma nel senso indicato in premessa.
9/4280/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

mercato

piccole e medie imprese