ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 15/02/2017
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 15/02/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/038
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    con le norme contenute nel capo II del provvedimento in oggetto (articoli 13-23), recante interventi di rafforzamento patrimoniale, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio;
    le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. A tal fine si deve aver sottoposto all'autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale; ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato;
    in caso di esito positivo della valutazione della Commissione UE, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure di burden sharing, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF;
    l'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale;
    l'articolo 17, modificato al Senato, prevede che la banca – o la capogruppo – interessata dalle misure di intervento statale presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e cioè una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse;
    lo stesso Ministero può, e non deve, inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale nonché alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali;
    se le banche vengono salvate con soldi pubblici, infatti, è quantomeno legittimo che gli amministratori degli istituti interessati, qualora ne si accerti la responsabilità dello stato di crisi, partecipino economicamente al salvataggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di subordinare obbligatoriamente la sottoscrizione del capitale dell'emettente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle condizioni eventuali previste dall'articolo 17 del decreto in oggetto.
9/4280/38Simonetti, Busin, Guidesi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

azione

banca

risoluzione