ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PICCHI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 15/02/2017
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 15/02/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

RESPINTO IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/034
presentato da
PICCHI Guglielmo
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    oggetto del provvedimento in esame è la tutela del risparmio, a cui lo stesso decreto è intitolato: infatti con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena attraverso cui è garantita anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese: come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    la tutela non avviene differenziando fra diverse categorie di detentori dei titoli, ma in base al tipo di obbligazione detenuta, il che non esclude che investitori istituzionali siano beneficiati dalla conversione al 100 per cento delle obbligazioni subordinate in obbligazioni senior con pari scadenza; ugualmente, non è escluso che investitori non professionisti non saranno rimborsati al 100 per cento;
    sarebbe stato necessario introdurre una maggiore tutela per gli investitori non professionisti che spesso non sono adeguatamente informati dei rischi che corrono acquistando dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato,

impegna il Governo

a prevedere l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni normative al fine di attribuire un valore economico pari al 100 per cento del valore nominale nel caso in cui il detentore del titolo di emissione di cui alle lettere da a) a m) dell'articolo 23 del decreto in oggetto sia un'investitore non professionista.
9/4280/34Picchi, Busin, Guidesi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

tutela dei soci

carcerazione