ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 15/02/2017
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 15/02/2017
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

RESPINTO IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/029
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge n. 59/2016 ha consentito agli investitori, acquirenti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione entro la data del 12 giugno 2014 (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti) e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche medesime, di chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici;
    per accedere all'indennizzo forfettario, la norma richiede determinati requisiti patrimoniali o reddituali, ossia un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro oppure un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro;
    l'articolo 26-bis, introdotto al Senato, novella alcune disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà (decreto-legge n. 59 del 2016) istituito in favore degli investitori delle citate Banche poste in risoluzione: sono aggiunti, nel novero della definizione di «investitore» anche il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi; si proroga al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario; si stabilisce la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze; si modificano i requisiti patrimoniali per l'accesso all'indennizzo forfettario da parte del Fondo di solidarietà per gli investitori delle banche poste in risoluzione a fine 2015; viene escluso dal computo del patrimonio il corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi strumenti subordinati, così di fatto semplificando l'accesso all'indennizzo forfettario;
    le modifiche apportate non sono assolutamente sufficienti, soprattutto per coloro i quali resteranno ancora esclusi dall'indennizzo forfettario e pur i quali non è ancora partito l'arbitrato ANAC previsto dalla legge di stabilità 2016, mentre si sarebbe potuto prevedere l'accesso al nuovo arbitrato CONSOB già attivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere attraverso ulteriori iniziative normative, al più presto agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione esclusi dall'indennizzo forfettario di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 di accedere alla procedura di arbitrato CONSOB per le controversie finanziarie (ACF) al fine di stabilire il valore economico degli strumenti finanziari da rimborsare ai medesimi investitori.
9/4280/29Gianluca Pini, Busin, Guidesi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

indennizzo

valore economico