Legislatura: 17Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 15/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 15/02/2017 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/02/2017 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 15/02/2017
PARERE GOVERNO IL 15/02/2017
RESPINTO IL 15/02/2017
CONCLUSO IL 15/02/2017
La Camera,
premesso che:
oggetto del provvedimento in esame è la tutela del risparmio, a cui lo stesso decreto è intitolato: infatti con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena attraverso cui è garantita anche la tutela dei risparmiatori dell'istituto senese: come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
i risparmiatori danneggiati di Banca popolare di Vicenza, dopo aver perso i risparmi con l'azzeramento delle azioni, si sono visti, per di più, costretti a pagare una imposta ingiusta. Nel caso di depositi titoli relativi ad azioni BPVI l'applicazione dell'imposta di bollo non pare essere stata effettuata sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Infatti, ad oggi, i titoli azionari della BPVI non sono quotati in alcun mercato regolamentato ed erano iscritti, lo scorso anno, nel deposito titoli degli azionisti al valore di 48 euro, che corrisponde ad una valorizzazione presuntiva assegnata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, secondo un meccanismo tipico delle banche popolari non quotate;
nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva l'imposta di bollo dovrebbe essere applicata sul valore effettivo dei titoli presenti nel deposito del contribuente al 31 dicembre di ogni anno, facendo esplicito riferimento al valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;
sarebbe dunque necessario evitare almeno che questi risparmiatori, già danneggiati, paghino anche una imposta, che in questo caso diventerebbe ingiusta e spropositata, per un bene mobiliare con un valore pari a zero,
impegna il Governo
a chiarire mediante ulteriori iniziative normative la corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli, al fine di rendere valida esclusivamente la tariffa sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2016, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.
9/4280/28. Busin, Guidesi, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):interpretazione del diritto
mercato finanziario
garanzia degli investimenti