Legislatura: 17Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/02/2017 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/02/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 15/02/2017
PARERE GOVERNO IL 15/02/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/02/2017
CONCLUSO IL 15/02/2017
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge prevede che «L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi»;
un emendamento alla previsione di cui sopra è stato approvato dal Senato ai sensi del quale l'articolo 22, comma 4, si intende sostituito come di seguito: «4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1»;
l'espresso richiamo agli strumenti di capitale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge e la limitazione della misura dell'inefficacia alle clausole che ne impediscano o limitino la piena computabilità nel capitale primario di classe 1 indicano che la norma troverà applicazione nei confronti di clausole accessorie agli strumenti oggetto della conversione obbligatoria di cui al comma 2, dell'articolo 22 del decreto-legge;
è necessario chiarire che le controparti dei contratti resi inefficaci in forza di questa disposizione beneficiano delle medesime tutele previste per i creditori che siano titolari delle passività assoggettabili a conversione, in ossequio alla ratio dell'intervento legislativo ispirato ai principi di parità di trattamento e di tutela dei diritti di credito delineati nella Comunicazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato nel settore bancario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di garantire con ulteriori iniziative normative che anche le controparti contrattuali interessate dalla misura dell'inefficacia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (come modificato in sede di conversione) avranno diritto alle tutele di cui all'articolo 22 e all'applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c) e dall'allegato al decreto-legge.
9/4280/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccadutri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):clausola contrattuale