ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04280/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 742 del 15/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/02/2017


Stato iter:
15/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/02/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/02/2017

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 15/02/2017

PARERE GOVERNO IL 15/02/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/02/2017

CONCLUSO IL 15/02/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04280/002
presentato da
BOCCADUTRI Sergio
testo di
Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge prevede che «L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi»;
    un emendamento alla previsione di cui sopra è stato approvato dal Senato ai sensi del quale l'articolo 22, comma 4, si intende sostituito come di seguito: «4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1»;
    l'espresso richiamo agli strumenti di capitale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge e la limitazione della misura dell'inefficacia alle clausole che ne impediscano o limitino la piena computabilità nel capitale primario di classe 1 indicano che la norma troverà applicazione nei confronti di clausole accessorie agli strumenti oggetto della conversione obbligatoria di cui al comma 2, dell'articolo 22 del decreto-legge;
    è necessario chiarire che le controparti dei contratti resi inefficaci in forza di questa disposizione beneficiano delle medesime tutele previste per i creditori che siano titolari delle passività assoggettabili a conversione, in ossequio alla ratio dell'intervento legislativo ispirato ai principi di parità di trattamento e di tutela dei diritti di credito delineati nella Comunicazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato nel settore bancario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire con ulteriori iniziative normative che anche le controparti contrattuali interessate dalla misura dell'inefficacia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (come modificato in sede di conversione) avranno diritto alle tutele di cui all'articolo 22 e all'applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c) e dall'allegato al decreto-legge.
9/4280/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccadutri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

clausola contrattuale