ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04080/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 701 del 03/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/11/2016


Stato iter:
03/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/11/2016
CESARO ANTIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 03/11/2016

PARERE GOVERNO IL 03/11/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/11/2016

CONCLUSO IL 03/11/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04080/013
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Giovedì 3 novembre 2016, seduta n. 701

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35 che reca una Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, e che tra i principi di cui alla delega riporta alla lettera a) del comma 2 come obiettivi da perseguire la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
    considerata la specificità delle prestazioni del settore dello spettacolo, in passato è stato ritenuto di strutturare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche attraverso il possesso del certificato di agibilità di cui devono essere munite le imprese che intendano avvalersi delle prestazioni di detti soggetti;
    il certificato di agibilità è il documento che autorizza l'impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi);
    tale certificato viene rilasciato a seguito del preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato medesimo;
    in particolare, il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente. Infatti, nel caso in cui l'impresa risulti debitrice sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l'importo dovuto (anche ratealmente) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare dei debiti contributivi;
    in passato il certificato di agibilità si richiedeva con apposita procedura sul sito dell'ENPALS. Oggi, in considerazione della unificazione dell'Enpals all'interno dell'INPS si richiede attraverso la nuova sezione Sport-Spettacolo dell'INPS;
    di fatto, il certificato di agibilità, svolge la medesima funzione che attualmente ricopre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la generalità delle imprese così come disciplinato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e che peraltro, già l'articolo 2 del citato decreto ministeriale prevede che il DURC sia rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) previa apposita convenzione con i predetti Enti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare le due discipline riconducendo anche le aziende dello spettacolo al sistema DURC, alla stregua della generalità delle aziende private, abrogando le disposizioni che disciplinano l'obbligo di rilascio preventivo del certificato di agibilità per le aziende dello spettacolo e valutando una emissione periodica o su richiesta anziché per ogni avviamento.
9/4080/13Rostellato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa privata

debito

contratto di lavoro