ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04008/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 694 del 18/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALTIERI TRIFONE
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 18/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 18/10/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 18/10/2016


Stato iter:
18/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/10/2016
OLIVERO ANDREA VICE MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/10/2016

ACCOLTO IL 18/10/2016

PARERE GOVERNO IL 18/10/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/10/2016

CONCLUSO IL 18/10/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04008/007
presentato da
ALTIERI Trifone
testo di
Martedì 18 ottobre 2016, seduta n. 694

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
    l'articolo 8 del provvedimento introduce modificazioni all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che siano in possesso di specifici requisiti;
    in particolare, con l'introduzione del comma 7-bis al citato articolo 6, si prevede che soggetti che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli e siano provvisti delle autorizzazione e dei requisiti previsti dalle normative vigenti possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti e definiscono le condizioni e l'ammontare dei contributi stanziati;
    l'articolo 9, reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli e, in particolare, stabilisce che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, i Ministeri coinvolti predispongono congiuntamente un «apposito piano di interventi che preveda misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale»;
    entrambe le misure sopra riportate devono essere adottate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, a partire dalla Legge di Bilancio, le risorse idonee affinché le amministrazioni coinvolte siano messe nella concreta possibilità di mettere in atto gli interventi previsti.
9/4008/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Altieri, Ciracì, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto agricolo

rappresentanza del personale

lavoro stagionale