ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04008/052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 694 del 18/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: SCELTA CIVICA VERSO CITTADINI PER L'ITALIA-MAIE
Data firma: 18/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 18/10/2016


Stato iter:
18/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/10/2016
OLIVERO ANDREA VICE MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 18/10/2016

PARERE GOVERNO IL 18/10/2016

RESPINTO IL 18/10/2016

CONCLUSO IL 18/10/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04008/052
presentato da
ABRIGNANI Ignazio
testo di
Martedì 18 ottobre 2016, seduta n. 694

   La Camera,
   premesso che:
    la crisi che ha investito il nostro Paese ormai da troppi anni, sta producendo una moria di aziende ovunque e al Sud, dove le condizioni del lavoro e occupazionali sono di gran lunga più gravi, il problema dell'impossibilità da parte delle aziende di far fronte ai propri obblighi tributari e contributivi è diventato ormai una questione di sopravvivenza;
    in attesa che la crisi allenti la morsa, le aziende hanno attuato una politica di resistenza strenua, privilegiando prima di tutto il pagamento del salario ai dipendenti e affidandosi ai consulenti del lavoro per individuare i meccanismi normativi più idonei a consentire sia eventuali risparmi di costi sia l'emersione da contesti di lavoro così detto «in nero»;
    è accaduto così che numerose aziende hanno aderito ai cosiddetti «programmi di riallineamento» ai sensi dell'articolo 5 della legge 608 del 1996, il quale prevedeva la possibilità di assumere i lavoratori anche con retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, beneficiando di risparmi anche per quanto concerne il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale;
    a questo fine era necessario che le aziende sottoscrivessero apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che avevano stipulato l'accordo provinciale;
    e molte aziende al Sud, soprattutto nel periodo successivo all'anno 2000, hanno aderito a tali «programmi di riallineamento». Senonché, a distanza di numerosi anni, a seguito di accertamenti ispettivi dell'INPS, molte aziende hanno ricevuto cartelle di pagamento per importi, in molti casi, cospicui, anche perché gravati, ai sensi di legge, di maggiorazioni per sanzioni civili ed interessi di mora;
    alla base di tali accertamenti ispettivi, il più delle volte, vi è stato l'equivoco in ordine al corretto modo di interpretare le norme di legge e, segnatamente, l'articolo 5 sopra citato nella parte in cui si riferisce al «verbale di adesione in sede sindacale»;
    posto, infatti, che non è possibile dubitare della natura contrattuale dell'accordo provinciale di riallineamento (la cui finalità è certamente simile se non identica rispetto ai contratti collettivi territoriali), si è spesso ritenuto che anche il verbale di adesione in sede aziendale condividesse tale natura, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione di esso da parte anche di tutte le OO.SS. già rappresentate nell'accordo provinciale (ovvero una sottoscrizione tardiva), privasse lo stesso di validità ed efficacia, travolgendo, così, anche l'adesione della singola azienda al programma di riallineamento;
    in tal senso si sono mossi gli accertamenti INPS, con la conseguenza che, spesso, i Tribunali aditi, hanno ritenuto che la suddetta legge recante il beneficio della sospensione dell'obbligo di corresponsione dei minimali retributivi di cui all'articolo 1 della legge 389 del 1989 non potesse essere applicato e quindi che le aziende che avevano versato all'INPS cifre inferiori sulla scorta di quanto previsto dalla legge 608 del 1996 dovessero essere sanzionate alla stregua di quelle che operavano facendo assunzioni al nero. Ma le aziende sono incolpevoli ! Esse hanno intanto versato i contributi, in misura inferiore certamente ma, pur sempre, in coerenza con i parametri stabiliti nell'accordo di riallineamento, credendo, secondo le indicazioni dei propri consulenti, che l'adesione al programma non dovesse passare da un nuovo accordo in sede aziendale, del tutto inutile e superfluo dal momento che nessuna modifica sarebbe stato possibile attuare in tale sede;
    sembra pertanto ingiusto che queste aziende, raggiunte da ruoli esecutivi dall'importo spesso impressionante, rischino di fallire, solo per una erronea valutazione della portata della norma;
    è, invece, auspicabile e doveroso porre in essere una disciplina di legge più chiara e lineare che, in uno alla possibilità di utilizzare correttamente gli strumenti agevolativi di legge, consenta anche, limitatamente alle situazioni non ancora definitivamente consolidate, di porre rimedio alle storture evidenziate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le aziende siano messe nelle condizioni di pagare all'INPS la differenza tra ammontare dei contributi versati e quelli dovuti in assenza di sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali degli accordi provinciali di riallineamento, con esclusione di sanzioni, interessi e aggi di riscossione e che, in coerenza, anche con effetto sui contenziosi in atto, nei casi in cui il verbale in sede sindacale non rechi alcuna modifica dell'accordo provinciale di riallineamento, che l'adesione possa attuarsi anche mediante manifestazioni di volontà separate e successive.
9/4008/52Abrignani, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

condizioni di lavoro

contributo sociale