Legislatura: 17Seduta di annuncio: 694 del 18/10/2016
Primo firmatario: FARINA DANIELE
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 18/10/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016 GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/10/2016 OLIVERO ANDREA VICE MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/10/2016
ACCOLTO IL 18/10/2016
PARERE GOVERNO IL 18/10/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/10/2016
CONCLUSO IL 18/10/2016
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276 del 2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro- appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali;
si tratta di una tutela che ha il suo antecedente nella più corposa garanzia dell'articolo 3 della legge n. 1369 del 1960 che prevedeva per gli appalti interni il regime di solidarietà e di parità di trattamento;
si rende necessario intervenire anche nel caso di appalto o di opere di servizi, compresi i servizi di trasporto che comportino l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603 bis del codice penale, e comunque nel caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità in condizioni di sfruttamento, prevedendo che l'imprenditore o il committente sia obbligato in solido con l'appaltatore o il concedente o degli eventuali subappaltatori, nel limite di un biennio dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, oltre che i contributi previdenziali e il trattamento di fine rapporto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere, con apposita modifica normativa, l'obbligazione solidale tra imprenditore, il committente e l'appaltatore e concedente entro due anni dalla cessazione dell'appalto, anche con riferimento all'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, oltre che dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e di trattamento di fine rapporto.
9/4008/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Melilla, Giancarlo Giordano.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):infortunio sul lavoro
danno
malattia professionale