ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03976/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI ALBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/08/2016


Stato iter:
02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/08/2016

PARERE GOVERNO IL 02/08/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2016

CONCLUSO IL 02/08/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03976/030
presentato da
GIORGETTI Alberto
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame modificano le norme che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico;
    l'espressione massima dell'autonomia degli enti risiede nello Statuto; dal quadro costituzionale risulta infatti delineato un ambito giuridico generale all'interno del quale gli statuti possono liberamente esprimere e promuovere l'autonomia degli enti e realizzare un assetto corrispondente alle peculiarità del contesto sociale ed economico di riferimento;
    lo statuto si configura come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale, e, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come «atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primaria rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare» (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 giugno 2005, sentenza n. 12868);
    proprio per la natura «paraprimaria» dello Statuto, è pertanto corretto affermare che, nell'ambito della propria autonomia statutaria, gli enti territoriali sono chiamati anche a sopperire a vuoti normativi, e a disciplinare disposizioni di dettaglio, in linea con quanto disposto in linea di principio dalle norme di rango primario, disciplinando ciò che non è espressamente previsto dalla legge,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, la più ampia autonomia statutaria degli enti territoriali, in linea con il principio di autonomia sancito dall'articolo 5 Cost.
9/3976/30Alberto Giorgetti, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito pubblico

trasporto pubblico

ente locale