Legislatura: 17Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Primo firmatario: GIORGETTI ALBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/08/2016 MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 02/08/2016
PARERE GOVERNO IL 02/08/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2016
CONCLUSO IL 02/08/2016
La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame modificano le norme che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico;
l'espressione massima dell'autonomia degli enti risiede nello Statuto; dal quadro costituzionale risulta infatti delineato un ambito giuridico generale all'interno del quale gli statuti possono liberamente esprimere e promuovere l'autonomia degli enti e realizzare un assetto corrispondente alle peculiarità del contesto sociale ed economico di riferimento;
lo statuto si configura come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale, e, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come «atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primaria rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare» (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 giugno 2005, sentenza n. 12868);
proprio per la natura «paraprimaria» dello Statuto, è pertanto corretto affermare che, nell'ambito della propria autonomia statutaria, gli enti territoriali sono chiamati anche a sopperire a vuoti normativi, e a disciplinare disposizioni di dettaglio, in linea con quanto disposto in linea di principio dalle norme di rango primario, disciplinando ciò che non è espressamente previsto dalla legge,
impegna il Governo
a promuovere, per quanto di competenza, la più ampia autonomia statutaria degli enti territoriali, in linea con il principio di autonomia sancito dall'articolo 5 Cost.
9/3976/30. Alberto Giorgetti, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):debito pubblico
trasporto pubblico
ente locale