ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03976/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 02/08/2016


Stato iter:
02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/08/2016

ACCOLTO IL 02/08/2016

PARERE GOVERNO IL 02/08/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2016

CONCLUSO IL 02/08/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03976/021
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 3, reca la modifica all'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, demandando alla legge dello Stato il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali da parte dello Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali;
    parallelamente, allo stesso articolo 3, sopprime la vigente disciplina in base alla quale, qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo straordinario per il concorso dello Stato venga determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali;
    sopprime infine la previsione secondo cui il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi eccezionali sulla finanza dei singoli enti;
    in sede di esame del provvedimento è emerso come sembrerebbe altresì opportuno precisare che il livello di finanziamento dello Stato ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali debba essere calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, al fine di non far ricadere sugli enti territoriali il finanziamento di livelli essenziali o funzioni fondamentali i cui standard sono definiti a livello centrale;
    è emerso altresì come sarebbe opportuno ricomprendere anche i livelli essenziali di assistenza;
    la stessa Corte dei conti, in merito, ha infatti rilevato che: «la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che l'intervento statale, nei confronti delle autonomie territoriali non deve alterare il rapporto fra fabbisogni complessivi e insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte, né deve determinare squilibri economico-finanziari degli enti omettendo di garantire loro risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative al fine di permettere che il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, includa anche i livelli essenziali di assistenza e che sia calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, al fine di non far ricadere sugli enti territoriali il finanziamento di livelli essenziali o funzioni fondamentali i cui standard sono definiti a livello centrale.
9/3976/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia

ciclo economico

economia pubblica