Legislatura: 17Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016 SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/08/2016 MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 02/08/2016
PARERE GOVERNO IL 02/08/2016
RESPINTO IL 02/08/2016
CONCLUSO IL 02/08/2016
La Camera,
premesso che:
mediante l'approvazione delle proposte emendative presentate in sede di esame al Senato, all'articolo 1, si è previsto che, per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancia, e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, possa esser prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa e che, a decorrere dal 2020, sarà invece possibile iscriverlo;
accanto a questa previsione, sembrava altresì necessario prevedere l'iscrizione, nei bilanci di previsione 2017-2019, anche dell'avanzo di amministrazione vincolato, con l'obbligo di pareggio solo a consuntivo;
la legge 243/2012, all'articolo 9, anche nella novella, non riconosce per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio, al contrario di ciò che avviene per gli enti pubblici non territoriali per cui la norma prevede che fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio sia compreso anche l'avanzo;
la mera iscrizione dell'avanzo non comporta oneri per la finanza pubblica;
l'avanzo vincolato rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione: spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale, è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso,
impegna il Governo
a valutare la necessità di adottare future iniziative legislative, al fine di prevedere che con legge di bilancio, per il 2017-2019, e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, si possa iscrivere nei bilanci di previsione, accanto al Fondo pluriennale vincolato, anche l'avanzo di amministrazione vincolato, fermo restando obbligo di pareggio in consuntivo.
9/3976/20. Borghesi, Guidesi, Saltamartini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):economia pubblica
ente pubblico territoriale
entrata