ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03976/019

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016


Stato iter:
02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 02/08/2016

PARERE GOVERNO IL 02/08/2016

RESPINTO IL 02/08/2016

CONCLUSO IL 02/08/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03976/019
presentato da
INVERNIZZI Cristian
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 243/2012, all'articolo 9, anche nella novella, non riconosce per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio al contrario di ciò che avviene per gli enti pubblici non territoriali per cui la norma prevede che fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio sia compreso anche l'avanzo;
    la mera iscrizione dell'avanzo non comporta oneri per la finanza pubblica;
    l'avanzo vincolato rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione: spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale, è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso;
    a riguardo, la pronuncia della Corte Costituzionale n.184/2016 afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo (le risorse vincolate avanzo vincolato) possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio “specificativo dell'articolo 81 Cost. (secondo cui) tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita” (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate.»;
    sarebbe stato quindi opportuno optare per una soluzione di più ampio respiro che si sarebbe potuta concretizzare in un periodo transitorio necessario a coordinare la disciplina contabile del decreto legislativo n. 118/2011, della legge 243/2012 e della modifica alla legge di bilancio dello Stato (n. 196/ 2009),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di prevedere, per le regioni e le province autonome, e fino ad esaurimento dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione europea, un saldo non negativo solo in fase di rendiconto, in modo che l'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisca violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
9/3976/19Invernizzi, Guidesi, Saltamartini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico territoriale

revisione della legge

ente pubblico