ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03976/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 666 del 02/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: SALTAMARTINI BARBARA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/08/2016


Stato iter:
02/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 02/08/2016

PARERE GOVERNO IL 02/08/2016

RESPINTO IL 02/08/2016

CONCLUSO IL 02/08/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03976/012
presentato da
SALTAMARTINI Barbara
testo di
Martedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La Camera,
   premesso che:
    la novella costituzionale del 2012 dell'articolo 81 della Costituzione ha introdotto il cosiddetto vincolo di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, cioè il principio per cui l'ordinamento, ad ogni livello – centrale ma anche locale, così come stabilito anche dagli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione – deve garantire il pareggio tra spesa ed entrate;
    in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012, n. 243 reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso del medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;
    la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;
   considerato che:
    in particolare, con il provvedimento in esame, all'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 9 della succitata legge 243 del 2012, in cui si sostituiscono i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto: sono soppressi quindi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti;
    si introduce, altresì, una nuova disposizione la quale specifica che ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui sopra, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
   considerato infine che:
    attualmente gli accantonamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità non rilevano ai fini del vincolo del pareggio, andrebbe quindi chiarito che la deroga della legge di stabilità per il 2016 è di carattere temporaneo;
    durante l'esame del provvedimento, lo stesso Ufficio parlamentare del bilancio ha rilevato che: «In caso contrario, il FCDE, pensato per un'altra finalità (la sterilizzazione in bilancio delle entrate inesigibili) risulterebbe suscettibile di generare spazi in bilancio per finanziare la spesa per investimenti, tra l'altro senza limite. Ciò implicherebbe il rischio, da un lato, di generare spazi di spesa in deficit (in quanto compensati a valere su entrate di difficile esigibilità); dall'altro, di incentivare una sovrastima degli accertamenti»,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di escludere, in fase di previsione, il Fondo crediti di dubbia esigibilità ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, inteso, secondo il comma 1 del novellato articolo 9 della legge 243 del 2012, quale saldo non negativo in fase di previsione e di rendiconto, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali.
9/3976/12Saltamartini, Guidesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pareggio del bilancio

applicazione della legge