ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/086

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPADONI MARIA EDERA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RESPINTO IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/086
presentato da
SPADONI Maria Edera
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni recate all'articolo 2 introducono la possibilità di garantire i finanziamenti sottoscritti dagli imprenditori con le banche (e gli altri soggetti autorizzati ad esercitare attività di credito nei confronti del pubblico) con il trasferimento della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, laddove il debitore, risulti inadempiente;
    l'ipotesi di inadempimento e conseguente trasferimento immobiliare – c.d. «patto marciano» –, previa stima del bene da parte di un perito, si realizza in tre ipotesi: se il mancato pagamento si protrae per oltre 9 mesi dalla scadenza di almeno 3 rate anche non consecutive (ipotesi di rate mensili); se il mancato pagamento si protrae per oltre 9 mesi dalla scadenza di una sola rata (ipotesi di rate con scadenza superiore al periodo mensile); se il mancato pagamento si protrae per oltre 9 mesi dalla data di scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento nell'ipotesi di restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale. Laddove alla data di scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto per un importo pari all'85 per cento della quota capitale il periodo di inadempimento è elevato da 9 a 12 mesi;
   considerato che:
    l'impresa debitrice può – in base a modalità non precisate – contestare la stima effettuata dal perito ma la banca può egualmente procedere al trasferimento del diritto reale immobiliare, ove l'eventuale fondatezza della contestazione implica la mera restituzione della differenza di valore al debitore, per il quale non si sono previste misure di garanzia minime in tutela del debitore; per i contratti di finanziamento in corso, il cosiddetto «patto marciano può essere stipulato per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. In particolar modo nell'ipotesi in cui un finanziamento sia già garantito da un'ipoteca il trasferimento dell'immobile nei confronti della banca prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni successive all'iscrizione della relativa ipoteca. Disposizione che attribuisce un eccessivo privilegio alle banche a discapito degli altri creditori»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere attraverso ulteriori iniziative normative la disciplina richiamata in premessa, nel senso di precisare che l'obbligazione, con l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile, si estingua anche nel caso in cui il valore del bene oggetto del patto sia inferiore all'ammontare del debito residuo.
9/3892/86Spadoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

contratto

debito