ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/06/2016
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/06/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/06/2016

ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/005
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;
    la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-bis del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-bis prevedeva anche l'emanazione entro il 1o febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 751 del 2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;
    suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali e transnazionali effettuate nei Paesi dell'Unione europea;
    in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (UE) n. 751 del 2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;
    infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;
    secondo il regolamento (UE) n. 751 del 2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate;
    il disegno di legge in oggetto prevede norme intitolate a favore degli investitori delle banche in liquidazione ed altre misure finanziare ed esecutive volte, ad opinione del Governo, «a semplificare e a rendere più flessibile» il sistema delle garanzie dei crediti concessi agli imprenditori;
    in realtà, tali disposizioni, costituiscono, ancora una volta, un favor alle banche, a sostegno dei poteri economici del Paese, in quanto accelerano oltremisura le procedure esecutive per lo spossessamento dei beni dati in garanzia e rende altresì difficoltoso e complicato, per gli investitori che hanno perso i propri risparmi nelle quattro Banche in liquidazione, accedere al rimborso (tra l'altro forfettario) a causa dei diversi limiti imposti, nonché dei difficili calcoli da effettuare e della mole di documentazione da allegare;
    il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;
    nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;
    questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751 del 2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.
9/3892/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Fedriga, Busin, Guidesi, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

moneta elettronica

credito