ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'ALESSANDRO LUCA
Gruppo: MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/038
presentato da
D'ALESSANDRO Luca
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 11 viene introdotto un canone dovuto dalle banche ai fini del riconoscimento delle imposte differite attive iscritte in bilancio;
    il meccanismo di determinazione del canone per le DTA Convertibili, prevedendo che il canone si applichi alla differenza tra l'ammontare delle DTA convertibili e le imposte «versate» è suscettibile di ingenerare un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti italiani privi di controllate comunitarie e soggetti italiani con controllate comunitarie;
    il meccanismo predetto non tiene conto della norma di cui all'articolo 4 (e dei considerando 3, 7 e 11) della Direttiva 2011/96/EU del 30 novembre 2011 che, in applicazione dei principi di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali, elimina la doppia imposizione internazionale esentando i dividendi di fonte estera, nel presupposto che tali dividendi hanno già assolto le imposte sul reddito nel Paese dal quale provengono;
    escludere dal calcolo le imposte assolte dalle controllate estere equivale ad ignorare che tali imposte sono state effettivamente «versate» all'estero dalla controllata, e correttamente riconosciute dal fisco italiano in base alla regolamentazione comunitaria;
    è necessario prevenire ogni possibile forma di violazione di norme comunitarie che possa esporre a procedure di infrazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, una modifica della norma che ne preveda la conformità ai principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, e al divieto di doppia imposizione di cui all'articolo 4 (e dei considerando 3, 7 e 11) della Direttiva 2011/96/EU del 30 novembre 2011, riconoscendo, nel calcolo delle imposte versate, in via figurativa, anche le imposte corrispondenti alle variazioni in diminuzione relative ai dividendi esteri.
9/3892/38D'Alessandro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

diritto comunitario

doppia imposizione