ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIVATI GIUSEPPE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/031
presentato da
CIVATI Giuseppe
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha disciplinato il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento del debito, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca;
    la norma ci appare incompleta perché non tutela il debitore al momento della concessione del finanziamento. Infatti non è precisato il delicato problema della sproporzione tra il valore del finanziamento e quello del bene dato in garanzia, quando viene stipulato il contratto. Una volta entrata a regime la norma, potrebbe verificarsi che il valore del bene dato in garanzia possa essere molto più elevato di quello del finanziamento concesso, non disciplinando l'equilibrio al momento fondamentale e decisivo della confezione del contratto tra il valore della res data in garanzia ed il finanziamento concesso; non valutandovi quel momento la relativa e sottesa proporzionalità, si sposta solo al momento successivo della vendita la tutela del debitore, che perderà l'immobile e dovrà accontentarsi della sola eccedenza, scaturita dalla cautela marciana,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali nuove iniziative volte a precisare che il trasferimento debba essere convenuto in relazione a immobili il cui valore sia proporzionato rispetto al finanziamento concesso prevedendo, in una fase antecedente l'erogazione del finanziamento, che il debitore e il creditore debbano stimare il valore dell'immobile e che il valore dell'immobile risulti non superiore al doppio del finanziamento concesso.
9/3892/31(Versione corretta) Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

finanziamento dell'impresa

finanziamento dell'industria

sviluppo industriale