ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/025
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 qualifica «investitori» delle Banche poste in liquidazione (Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti) coloro i quali hanno acquistato strumenti finanziari subordinati (cosiddette obbligazioni subordinate) nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione;
    la previsione del rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione esclude l'indennizzo di ogni strumento finanziario sottoscritto nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto, ovverosia «acquistato» nel mercato finanziario secondario. Altresì per l'accesso al Fondo per l'erogazione dell'indennizzo forfettario sono previsti due requisiti:
     a) un patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100 mila euro;
     b) un reddito complessivo dell'investitore – relativo al 2014 – inferiore a 35 mila euro;
    le limitazioni previste dalle disposizioni del suddetto articolo implicano una grave violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza tutelato dall'articolo 3 della Costituzione e di fatto escludono dall'indennizzo un ampio novero di risparmiatori con pregiudizievoli conseguenze sul piano economico e sociale;
    l'articolo 9 prevede un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario non consente di accedere alla procedura arbitrale. Si ricorda che il Direttore generale della Banca d'Italia, in seguito all'avvio della procedura di risoluzione delle suddette banche, ha postulato la necessità di un intervento normativo al fine di vietare la sottoscrizione di strumenti finanziari rischiosi – tra cui le obbligazioni subordinate – presso gli sportelli bancari. Tali dichiarazioni lasciano intendere che le obbligazioni subordinate sottoscritte dai risparmiatori non siano coerenti con il profilo di rischio personale degli stessi e per tal motivo sarebbe opportuno riservarne la sottoscrizione agli investitori istituzionali ovvero ai professionisti del settore. Sulla base di tali osservazioni, la proposta di sottoscrizione a famiglie e pensionati di strumenti finanziari altamente rischiosi, la procedura di risoluzione e la conseguente riduzione del valore degli strumenti finanziari delle Banche poste in liquidazione, la previsione di un indennizzo forfettario pari al solo 80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari violano, nel loro complesso, l'articolo 47 della Costituzione il quale prevede che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;
    la poca efficienza delle Istituzioni di Vigilanza – Banca d'Italia e Consob – e la distribuzione di strumenti finanziari altamente rischiosi tramite il sistema bancario rappresenta un grave pericolo per la stabilità economica e sociale dei piccoli risparmiatori e delle famiglie italiane. Per tal motivo sarebbe opportuno valutare una separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative. La separazione consentirà di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziarle da quelle legate all'investimento e alla speculazione nei mercati finanziari nazionali e internazionali;
    i problemi nel sistema bancario e creditizio sono nati proprio quando le banche hanno smesso di svolgere la tradizionale attività bancaria ed hanno cominciato a porre in essere rischioso operazioni di trading speculativo. Per questo motivo bisogna ritornare – con estrema urgenza – alla netta separazione tra banche commerciali e banche d'investimento: le prime devono limitarsi a raccogliere il denaro dei risparmiatori ed investirlo nell'economia reale, le seconde possono dedicarsi ad operazioni di trading speculativo senza utilizzare il risparmio delle famiglie e dei pensionati,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di ulteriore iniziativa volta a separare le attività bancarie commerciali dalle attività di investimento speculativo.
9/3892/25Villarosa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

banca

risoluzione